Cass. civ. n. 8512 del 31 marzo 2017
Testo massima n. 1
In tema di appello, la diserzione bilaterale delle parti ad un'udienza cui segua la comparizione delle stesse a quella successiva, anche al solo fine di rendere dichiarazione di adesione all'astensione collettiva deliberata dagli organismi forensi, non comporta la dichiarazione di improcedibilità del gravame ex art. 348 c.p.c., poiché la comparizione alla seconda udienza manifesta l'intento di interrompere il meccanismo di cui alla detta disposizione normativa.
Può riguarda anche te
- Se sei parte in una causa civile, questa sentenza può incidere direttamente sulla strategia difensiva e sull’esito del giudizio.
- Se stai valutando un ricorso in Cassazione, non basta dissentire dalla decisione: servono vizi specifici di legittimità.
- Una sentenza sfavorevole non è sempre definitiva: i margini di impugnazione dipendono da termini e motivi precisi.
- Un precedente giurisprudenziale può rafforzare la tua posizione, ma solo se è davvero sovrapponibile al tuo caso.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi