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Cassazione civile Sez. VI-5 ordinanza n. 11204 del 8 maggio 2017

Cassazione civile Sez. VI-5 ordinanza n. 11204 del 8 maggio 2017

Testo massima n. 1

All’accoglimento dell’istanza di correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza impugnata con ricorso per cassazione che determini la cessazione della materia del contendere consegue l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche l’interesse ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione [ o l’impugnazione ], ma anche al momento della decisione.

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