Cass. pen. n. 4780 del 15 gennaio 2024

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE - Riforma in grado di appello di sentenza dichiarativa di estinzione del reato, con condanna agli effetti civili - Rinnovazione dell'istruzione dibattimentale - Obbligo - Esclusione - Condizioni.


Il disposto di cui all'art. 604, comma 6, cod. proc. pen. non prevede l'obbligo di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, ma attribuisce al giudice la facoltà discrezionale di disporla, dovendosi poi distinguere il caso in cui la sentenza di primo grado dichiarativa dell'estinzione del reato o dell'improcedibilità sia intervenuta antecedentemente allo svolgimento dell'istruttoria dibattimentale da quello in cui tale sentenza sia stata pronunciata all'esito di essa.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 49984 del 2023

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 6

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