Cass. civ. n. 18257 del 24 luglio 2017

Testo massima n. 1


È inammissibile il ricorso per cassazione allorquando la procura, apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso ex art. 83, comma 2, c.p.c., contenga espressioni incompatibili con la proposizione dell'impugnazione ed univocamente dirette ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali. (Nella specie, la procura - allegata in calce al ricorso - faceva riferimento al "presente controricorso" e conferiva mandato alle liti al fine di ottenere la conferma, anziché la riforma, della sentenza di secondo grado).

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