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Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 15351 del 21 giugno 2017

Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 15351 del 21 giugno 2017

Testo massima n. 1

Qualora la notificazione del ricorso per cassazione ad un difensore agente “extra districtum” in appello, che abbia eletto domicilio in quel giudizio, venga effettuata sia presso il suo studio, sia presso il domiciliatario, il termine per la notificazione del controricorso decorre dal perfezionamento della prima notificazione, se anteriore.

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