Art. 370 – Codice di procedura civile – Controricorso

La parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contradire, deve farlo mediante controricorso da depositare entro quaranta giorni dalla notificazione del ricorso. In mancanza, essa non può presentare memorie, ma soltanto partecipare alla discussione orale.

Al controricorso si applicano le norme degli articoli 365 e 366, in quanto è possibile.

Il controricorso è depositato insieme con gli atti e i documenti e con la procura speciale, se conferita con atto separato.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 9501/2025

Ai giudizi di legittimità introdotti con ricorso notificato prima dell'1 gennaio 2023, non si applicano gli artt. 370 e 371 c.p.c., come novellati dal d.lgs. n. 149 del 2022, non essendo tali disposizioni richiamate dall'art. 35, comma 6, del medesimo d.lgs. fra quelle che - in deroga alla regola generale di cui al precedente comma 5 - sono applicabili anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato a tale data, per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.

Cass. civ. n. 16617/2024

Ove durante il giudizio di cassazione la società ricorrente si estingua a seguito di fusione per incorporazione, la società incorporante può intervenire nel procedimento con atto che, per i giudizi instaurati fino al 31 dicembre 2022, deve essere notificato alle altre parti per assicurare il rispetto del contraddittorio, non essendo a tal fine sufficiente il mero deposito dell'atto in cancelleria; la nullità derivante dall'omissione della suddetta notificazione è tuttavia sanata ove

Cass. civ. n. 2115/2024

L'art. 83, comma 2, d.l. n. 18 del 2020, che ha previsto la sospensione dei termini per il compimento degli atti dei procedimenti civili dal 9 marzo all'11 maggio 2020, a causa della pandemia da Covid-19, non ha introdotto una speciale sospensione ex lege del processo, ma unicamente la sospensione dei termini processuali, cosicché l'atto processuale compiuto da una parte nel corso di tale periodo non è nullo, ma solo improduttivo dei suoi effetti in relazione alla prosecuzione del giudizio; pertanto, ove il ricorso per cassazione sia stato notificato in pendenza di tale periodo, non si verifica alcuna inammissibilità, ma i termini processuali correlati alla notificazione iniziano a decorrere al termine della sospensione.

Cass. civ. n. 18145/2023

argomentazioni giuridiche, determinando quest'ultima, "in limine", un errore soltanto valutativo e quindi inidoneo ad assurgere ad errore revocatorio.

Cass. civ. n. 15351/2017

Qualora la notificazione del ricorso per cassazione ad un difensore agente "extra districtum" in appello, che abbia eletto domicilio in quel giudizio, venga effettuata sia presso il suo studio, sia presso il domiciliatario, il termine per la notificazione del controricorso decorre dal perfezionamento della prima notificazione, se anteriore.

Cass. civ. n. 4130/2014

In tema di impugnazione per cassazione, la parte, interamente vittoriosa nel giudizio di merito, che intende risollevare questioni già prospettate in appello, e non esaminate o ritenute assorbite dal giudice, ha l'onere di proporre ricorso incidentale condizionato, salvo che dichiari che le stesse siano sottoposte a scrutinio nel giudizio di rinvio, con conseguente sufficienza del mero controricorso al fine della rituale riproposizione delle questioni.

Cass. civ. n. 17404/2002

È inammissibile il controricorso, contenente ricorso incidentale, notificato alla parte personalmente e non al difensore di essa, che, a seguito della costituzione, diventa il destinatario delle notificazioni degli atti c.d. endoprocessuali solo in base alla relazione che si determina tra il procuratore medesimo e la parte da lui rappresentata. Né la nullità della notifica del controricorso e contestuale ricorso incidentale, implicando la decadenza dal diritto di proporre ricorso incidentale e, quindi, l'inammissibilità di questo può essere esclusa sotto il profilo del raggiungimento dello scopo dell'atto (nella specie dimostrato dal deposito della memoria del ricorrente con la quale è stata eccepita la inammissibilità del ricorso), in quanto l'ambito di applicazione dell'art. 156, terzo comma, c.p.c. è circoscritto alle nullità di ordine processuale derivanti da vizi di forma, con esclusione dei casi di decadenza dall'azione, incidenti sul diritto materiale della parte.

Cass. civ. n. 4618/2002

Il mero deposito della copia notificata del ricorso per cassazione, effettuato dalla parte nei cui confronti esso è diretto, recante in calce procura alla lite, non ha rilievo alcuno: né come controricorso, essendo del tutto difforme dal modello previsto dall'art. 370 c.p.c.; né come memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c., la quale postula la prestazione del controricorso; né come atto utile per partecipare all'udienza di discussione, essendo a tal fine necessario, quando manchi la presentazione di controricorso il conferimento di apposita procura speciale, nelle forme di cui al secondo comma dell'art. 83 c.p.c.

Cass. civ. n. 14627/2001

Nel giudizio di cassazione, il controricorso che discute e confuta ogni motivo del ricorso, ma totalmente omette di riferire sui fatti di causa, è inammissibile ai sensi degli artt. 366, primo comma, n. 3), e 370, secondo comma, c.p.c.

Cass. civ. n. 14539/2001

La nullità della notificazione del ricorso per cassazione, per essere stata eseguita, in violazione dell'art. 330 c.p.c., direttamente alla parte anziché presso il procuratore costituito nel giudizio di appello, è sanata con efficacia ex tunc dalla costituzione in giudizio dell'intimato, dovendo derivarsi da tale circostanza che l'atto ha raggiunto il suo scopo; ma poiché la sanatoria è contestuale alla costituzione dell'intimato, deve ritenersi tempestiva la notifica del controricorso, sebbene avvenuta oltre il termine posto dall'art. 370 c.p.c., non avendo tale termine iniziato il suo decorso a causa della nullità di notifica del ricorso.

Cass. civ. n. 1161/2000

Nel giudizio di cassazione, la tardività della notificazione del controricorso al ricorrente non ne determina l'inammissibilità, se esso sia stato tempestivamente notificato ad un altro dei legittimi contraddittori. (Nella specie, proposto dal Procuratore Generale Militare presso la Cassazione ricorso contro sentenza del Consiglio della Magistratura militare, il magistrato interessato aveva notificato tempestivamente il controricorso al Ministero della difesa, cui pure era stato notificato il ricorso).

Cass. civ. n. 14220/1999

Nel giudizio di cassazione il difensore dell'intimato munito di procura speciale conferita in calce alla copia notificata del ricorso, pur non essendo abilitato a proporre controricorso per l'incertezza dell'essere stata rilasciata detta procura in data anteriore o coeva a quella della notificazione dell'atto di resistenza, né a depositare una memoria, può tuttavia partecipare alla discussione orale, poiché non vi può essere incertezza sull'anteriorità del conferimento rispetto alla costituzione nel giudizio.

Cass. civ. n. 11341/1998

Qualora la procura speciale a resistere al ricorso per cassazione sia stata rilasciata da un soggetto a sua volta munito di procura speciale per il compimento del suddetto atto è necessario che l'interessato produca – almeno in copia – tale ultima procura onde consentire alla S.C. di verificare la sussistenza del potere rappresentativo del soggetto che ha rilasciato la procura di cui all'art. 365 c.p.c. e la conseguente legittimazione del difensore dal predetto nominato per il giudizio di cassazione. In assenza di tale adempimento il controricorso va dichiarato inammissibile. (Fattispecie relativa al controricorso proposto in nome delle Ferrovie dello Stato Spa da difensori muniti di procura speciale rilasciata da un soggetto a sua volta dichiaratosi munito di procura speciale – non prodotta agli atti – conferitagli, per il compimento di tale atto, dal rappresentante pro tempore della società).

Cass. civ. n. 1049/1997

Nel giudizio per cassazione, sono necessari per l'ammissibilità del controricorso gli elementi indispensabili per la sua identificazione (l'indirizzo alla Corte, l'indicazione delle parti e della sentenza impugnata) e per la validità della costituzione nel processo (la sottoscrizione di un avvocato iscritto all'albo munito di procura e l'indicazione della procura), mentre sono rimessi alla prudente valutazione della parte l'esposizione, più o meno analitica, dei fatti della causa e delle ragioni dedotte per contrastare i motivi addotti. Ne consegue che il precetto del secondo comma dell'art. 370 c.p.c. (per il quale «al controricorso si applicano le norme degli artt. 365 e 366, in quanto è possibile») è sostanzialmente rispettato anche quando il controricorso non contenga l'autonoma «esposizione sommaria dei fatti della causa» (art. 366, n. 3, c.p.c.), ma faccia semplicemente riferimento ai fatti esposti nella sentenza impugnata, ovvero alla narrazione di essi contenuta nel ricorso, anche se il richiamo sia soltanto implicito.

Cass. civ. n. 4241/1997

In sede di legittimità la prospettazione da parte del resistente di eccezioni coinvolgenti questioni pregiudiziali o preliminari o alternative rispetto alle situazioni dedotte dal ricorrente, che abbiano formato oggetto di decisione da parte del giudice di merito (quali quelle attinenti alla sussistenza dei presupposti per l'interruzione del processo di primo grado, ove con il ricorso la sentenza sia censurata per non avere accolto l'eccezione di estinzione, dichiarando invece la nullità degli atti successivi all'evento interruttivo e decidendo nel merito) non può essere utilmente affidata al mero controricorso ma comporta l'onere di proposizione del ricorso incidentale.

Cass. civ. n. 84/1997

È inammissibile il controricorso per Cassazione non contenente procura in calce o a margine, ma in un foglio separato avulso dal controricorso medesimo.

Cass. civ. n. 1989/1996

Ai fini della costituzione dell'intimato nel giudizio di cassazione è necessario che l'avvocato sia munito di procura speciale, ai sensi dell'art. 370 c.p.c., che richiama il precedente art. 365. Pertanto, l'avvocato dell'intimato che sia munito di procura generale non può partecipare nemmeno alla discussione orale.

Cass. civ. n. 9718/1996

Ai fini dell'ammissibilità del controricorso notificato e depositato da un soggetto che non sia stato parte nei precedenti gradi del giudizio, tale soggetto è onerato della prova della propria legittimazione a contraddire al ricorso, ovverosia della prova della sussistenza, in capo allo stesso, in quanto diverso dalla parte dei precedenti gradi di giudizio, dell'interesse a contraddire al ricorso medesimo.

Cass. civ. n. 10477/1995

È inammissibile per invalidità della procura speciale il controricorso per Cassazione proposto da una società della quale non sia indicato il nome del legale rappresentante che l'ha conferita e risulti illeggibile la firma con la quale è stata sottoscritta la procura medesima.

Cass. civ. n. 5700/1995

Per l'espresso richiamo dell'art. 365 c.p.c., contenuto nel successivo art. 370, il controricorso, al pari del ricorso, deve essere sottoscritto da avvocato iscritto nell'apposito albo e munito di procura speciale.

Cass. civ. n. 3295/1993

La proposizione dell'impugnazione principale determina, nei riguardi di tutti coloro cui il relativo atto venga notificato, ivi compreso il litisconsorte che condivida la medesima posizione processuale e sostanziale dell'impugnante in via principale (e non sia conseguentemente destinatario di alcuna pretesa di quest'ultimo), l'onere, a pena di decadenza, di esercitare il proprio diritto d'impugnazione nei modi e nei termini previsti per l'impugnazione incidentale (art. 333 c.p.c.) e, quindi, nel caso di ricorso per cassazione, nel termine di quaranta giorni dalla suddetta notificazione (artt. 370 e 371 c.p.c.). Tale principio non trova limitazioni o deroghe con riguardo all'impugnazione di tipo adesivo, che venga proposta dal litisconsorte dell'impugnante principale e persegua il medesimo intento di rimuovere il capo della sentenza sfavorevole ad entrambi.

Cass. civ. n. 5788/1993

Nel giudizio di cassazione è valida la procura ad litem apposta dall'intimato a margine dell'originale del controricorso depositato in cancelleria a norma dell'art. 370 c.p.c., mentre è irrilevante che la stessa procura non risulti anche dalle copie in carta libera depositate ai sensi dell'art. 137 att. c.p.c.

Cass. civ. n. 10259/1992

La sanatoria della nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo, che si realizza, con effetto ex tunc, normalmente con la costituzione in giudizio del destinatario dell'atto, deve ritenersi verificata nel giudizio di cassazione, nel quale manca la costituzione delle parti in tutti i casi in cui il destinatario dell'atto ha potuto regolarmente svolgere la propria attività difensiva con il controricorso o con la difesa in giudizio.

Cass. civ. n. 3649/1989

L'atto, con il quale la parte, nei cui confronti sia stato notificato il ricorso, si «costituisca» nel giudizio di cassazione, senza formulare alcuna deduzione difensiva, è estraneo al relativo procedimento, né, in particolare, è qualificabile come controricorso, e rende altresì inesistente la procura speciale al difensore apposta in calce od a margine di esso, non rientrando fra gli atti processuali rispetto a cui l'art. 83 c.p.c. consente tali modalità di rilascio del mandato.

Cass. civ. n. 4584/1989

Con il controricorso, la cui funzione è esclusivamente quella di esporre le ragioni atte a dimostrare l'infondatezza delle censure mosse dal ricorrente alla sentenza impugnata, non sono deducibili questioni che il resistente avrebbe potuto proporre solo con il ricorso incidentale (come, nella specie, quella del rito — speciale o ordinario — applicabile alla controversia circa l'estensibilità ai minorati psichici della disciplina in tema di collocamento obbligatorio).

Cass. civ. n. 5137/1989

Al fine dell'ammissibilità del controricorso, il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti di causa, anche se da valutarsi con minore rigore rispetto al corrispondente requisito prescritto per il ricorso, esige pur sempre un riferimento ai fatti stessi, eventualmente nel contesto delle tesi sviluppate, ovvero tramite richiamo del contenuto del ricorso o della sentenza impugnata, il quale consenta all'atto di svolgere la funzione difensiva cui è destinato. Tale requisito, pertanto, non può essere riconosciuto, ove il controricorso, dopo la generica premessa «visto il ricorso», si limiti a formulare mere argomentazioni a confutazione delle tesi avversarie.

Cass. civ. n. 4149/1988

Per il controricorso, che non ha valore di atto autonomo e che si colloca rispetto al ricorso come mezzo di difesa, la norma dell'art. 366, primo comma, n. 3 — secondo cui l'atto deve contenere, a pena d'inammissibilità, l'esposizione sommaria dei fatti della causa — deve ritenersi osservata anche nel caso in cui il controricorso faccia espresso richiamo ai fatti esposti nella sentenza impugnata (o nel ricorso) e dall'illustrazione delle tesi difensive risulti quanto basta per acquisire cognizione degli elementi idonei ad evidenziare la fattispecie sulla quale si articolano i motivi di censura.

Cass. civ. n. 4500/1988

Qualora il ricorso per cassazione non sia depositato, la ammissibilità del controricorso dell'intimato, presentato al fine di sentire dichiarare l'improcedibilità del ricorso per effetto dell'omissione del deposito, postula che detto intimato alleghi copia del ricorso a lui notificata atteso che, in difetto, non può riconoscersi la sua legittimazione a richiedere una pronuncia su impugnazione di cui non risulta l'effettiva proposizione.

Cass. civ. n. 6824/1988

La parte alla quale sia stato notificato un ricorso per cassazione — e che abbia a sua volta notificato al ricorrente il controricorso — ha il potere, ove il ricorrente abbia omesso di depositare il ricorso e gli altri atti indicati nell'art. 369 c.p.c., di richiedere l'iscrizione a ruolo del processo al fine di fare dichiarare l'improcedibilità del ricorso medesimo, essendo tale potere ricompreso in quello più ampio di contraddire riconosciuto dall'art. 370 c.p.c. e trovando giustificazione nell'interesse del controricorrente al recupero delle spese e di evitare, mediante la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, che il ricorrente possa riproporre il ricorso medesimo ove non sia ancora decorso il termine per l'impugnazione.

Cass. civ. n. 1733/1985

Il principio che la notificazione dell'atto di impugnazione deve avvenire mediante consegna di tante copie quante sono le parti nei confronti delle quali essa è diretta, non si estende alla notifica del controricorso, il quale non costituisce mezzo di gravame con la conseguenza che esso è ammissibile qualora, più essendo i ricorrenti, sia stato notificato in unica copia nel domicilio eletto presso il comune difensore di essi.

Cass. civ. n. 97/1984

L'inosservanza del disposto dell'art. 366 secondo comma c.p.c., circa la notificazione del controricorso presso il domicilio eletto dal ricorrente in Roma o presso la cancelleria della Corte di cassazione, non spiega effetti invalidanti quando la notificazione medesima abbia raggiunto ugualmente lo scopo di portare l'atto a conoscenza della controparte. (Nella specie, notificato il controricorso al domicilio eletto presso il difensore in città diversa da Roma, il ricorrente aveva confutato con memoria le ragioni in esso esposte).

Cass. civ. n. 119/1983

La mancanza della sottoscrizione del difensore nella copia del controricorso per cassazione notificata alla controparte non determina la nullità del medesimo quando dalla stessa copia risulti accertata chiaramente la provenienza dell'atto da procuratore iscritto nell'apposito albo munito di procura speciale.

Cass. civ. n. 4859/1981

La norma che impone di depositare in cancelleria il controricorso entro venti giorni dalla sua notificazione non è priva di sanzione, poiché, anche se l'art. 370 c.p.c. non contiene un richiamo esplicito alle disposizioni del precedente articolo, pur tuttavia un'implicita sanzione d'improcedibilità deve ritenersi derivante dal sistema, secondo cui il controricorso ha lo scopo di porre il giudice ed il ricorrente in condizione di conoscere tempestivamente le difese del resistente.

Cass. civ. n. 4921/1981

Un atto denominato controricorso ben può valere come ricorso incidentale, ma, a tal fine — per il principio della strumentalità delle forme, secondo cui ciascun atto deve avere quel contenuto minimo sufficiente al raggiungimento del suo scopo — occorre che esso possegga i requisiti prescritti dall'art. 371 in relazione agli artt. 265, 366 e 369 c.p.c. e, quindi, che contenga la richiesta di cassazione della sentenza, specificamente prevista dal n. 4 dell'art. 366 citato ed essenziale per individuare nell'atto in questione un mezzo di impugnazione, alla luce dei principi della domanda, del contraddittorio e della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, implicanti, rispettivamente, che deve essere chiaramente indicato il mezzo processuale azionato, che la controparte deve essere messa in condizione di difendersi e di replicare e che il giudice deve potere identificare la domanda senza incertezze, per non andare oltre il limite della stessa.

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