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Cassazione civile Sez. I sentenza n. 3200 del 7 febbraio 2017

Cassazione civile Sez. I sentenza n. 3200 del 7 febbraio 2017

Testo massima n. 1

In tema di revocazione, l’art. 395, n. 4, c.p.c. circoscrive la rilevanza e decisività dell’errore di fatto al solo caso in cui la decisione sia fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa ovvero sull’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, sempre che il fatto non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza abbia pronunciato. Pertanto, la circostanza che un certo fatto non sia stato considerato dal giudice non implica necessariamente che quel fatto sia stato espressamente negato nella sua materiale esistenza [ potendo, invece, esserne stata implicitamente negata la rilevanza giuridica ai fini del giudizio ], perché, altrimenti, si ricondurrebbe all’ambito del giudizio per revocazione, piuttosto che nell’ordinario giudizio di impugnazione, ogni fatto che non sia stato espressamente considerato nella motivazione giudiziale, tanto più che l’art. 111 Cost. non impone di prevedere quale causa di revocazione l’errore di giudizio o di valutazione. [ Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata che aveva ritenuto sussistenti i presupposti della revocazione per la mancata valutazione della determinazione di un commissario “ad acta”, estensiva anche alle case di cura che non fossero state parti del relativo giudizio amministrativo della remunerazione delle loro prestazioni sulla base delle tariffe nazionali di cui al d.m. Sanità del 14 giugno 1994 ].

Testo massima n. 2

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in applicazione della norma di interpretazione autentica dell’art. 165, comma 1, c.p.c., dettata dall’art. 2 della l. n. 218 del 2011, la riduzione alla metà del termine di costituzione dell’opponente si applica solo se questi abbia assegnato all’opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui all’art. 163-bis, comma 1, c.p.c. [ Nella specie, in applicazione dell’enunciato principio, la S.C. ha escluso che ricorressero i presupposti per l’eccepita improcedibilità dell’opposizione perché iscritta a ruolo oltre il quinto giorno successivo alla notificazione dell’atto di opposizione, risultando dagli atti che l’opponente non aveva assegnato all’opposto un termine per comparire inferiore a quello stabilito dall’art. 163-bis, comma 1, c.p.c. ].

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