Cass. civ. n. 13108 del 24 maggio 2017

Testo massima n. 1


In tema di esecuzione forzata, può essere impugnato esclusivamente con opposizione agli atti esecutivi il provvedimento con cui il giudice dell’esecuzione, anche a seguito di contestazione del debitore, definisca il procedimento esecutivo per riscontrata estinzione del credito azionato, qualora abbia contestualmente disposto la liberazione dei beni pignorati.

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