Art. 617 – Codice di procedura civile – Forma dell’opposizione
Le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'articolo 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto [disp. att. 187].
Le opposizioni di cui al comma precedente che sia stato impossibile proporre prima dell'inizio dell'esecuzione e quelle relative alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto e ai singoli atti di esecuzione si propongono con ricorso al giudice della esecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 21832/2025
L'opposizione agli atti esecutivi con cui si censura un vizio meramente formale è, di regola, inammissibile se l'opponente non deduce le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale ha determinato una lesione del suo diritto di difesa o un altro pregiudizio incidente sull'andamento o sull'esito del processo; fa eccezione il caso in cui la violazione delle norme processuali abbia comportato, con immediata evidenza, la definitiva soppressione delle prerogative difensive riconosciute alla parte in relazione alle peculiarità del processo esecutivo. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione ex art. 617 c.p.c. con la quale i terzi proprietari degli immobili ipotecati lamentavano la violazione dell'art. 475 c.p.c., per essere il contratto di mutuo azionato nei loro confronti privo della formula esecutiva, senza allegare il concreto pregiudizio subito per effetto di tale irregolarità formale, non ravvisandosi alcuna situazione tale da rendere il pregiudizio "autoevidente".
Cass. civ. n. 19752/2025
Avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione contenente la dichiarazione di estinzione del processo esecutivo per causa tipica, qualora si intenda impugnare il capo relativo alla condanna alle spese, deve essere proposta opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., e, nel conseguente giudizio, sono litisconsorti necessari, oltre al beneficiario, tutte le parti processuali a carico delle quali è posto l'obbligo del pagamento. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato con rinvio l'ordinanza che, pronunciando nel giudizio di opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, senza integrare il contraddittorio nei confronti dei creditori intervenuti nella procedura esecutiva dichiara estinta, aveva annullato il decreto del giudice dell'esecuzione di liquidazione del compenso del professionista delegato alla vendita).
Cass. civ. n. 1042/2025
Non cessa la materia del contendere nei giudizi di opposizione agli atti esecutivi ancora pendenti in caso di conclusione della procedura espropriativa mediante distribuzione del ricavato, perché l'eventuale accoglimento dell'opposizione potrebbe determinare la riapertura del processo esecutivo che sia comunque proseguito fino alla sua definizione.
Cass. civ. n. 24927/2024
La censura concernente la mancanza di procura nell'atto di precetto è qualificabile come opposizione agli atti esecutivi, con conseguente inammissibilità dell'appello, rilevabile in sede di legittimità anche d'ufficio.
Cass. civ. n. 19932/2024
In tema di opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., l'opponente ha l'onere di indicare e provare il momento in cui ha avuto la conoscenza, legale o di fatto, dell'atto esecutivo che assume viziato, non potendosi altrimenti verificare il rispetto da parte sua del termine di decadenza per la proposizione dell'opposizione. (Nella specie, relativa all'impugnazione di ordinanza di prosecuzione delle operazioni di vendita, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto tardiva l'opposizione proposta a distanza di due anni dalla prima istanza di accesso agli atti intervenuta dopo l'emanazione del provvedimento di vendita originario, non avendo parte ricorrente provato le ragioni della propria inerzia difensiva).
Cass. civ. n. 9670/2024
Il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 560, comma 3, c.p.c., come novellato dal d.l. n. 59 del 2016, conv. con modif. dalla l. n. 119 del 2016, ordina la liberazione dell'immobile pignorato non costituisce autonomo titolo esecutivo idoneo a fondare una separata esecuzione per rilascio, bensì atto del processo di espropriazione immobiliare suscettibile di attuazione deformalizzata direttamente da parte degli ausiliari del giudice che lo ha emesso, con la conseguenza che i soggetti coinvolti o pregiudicati da tale provvedimento possono trovare tutela delle loro ragioni esclusivamente nelle forme dell'opposizione agli atti esecutivi.
Cass. civ. n. 7909/2024
Nel processo esecutivo, il pignoramento, atto che vincola il bene nel patrimonio del debitore al soddisfacimento del creditore, cristallizza la situazione giuridica opponibile ai creditori e ai terzi che dall'esecuzione forzata acquisiscono diritti si cristallizza, sicché, nel caso di locazione dei beni pignorati anteriore al pignoramento, l'adeguatezza del canone - che è una delle condizioni, ex art. 2923 c.c., per l'applicabilità del generale principio "emptio non tollit locatum" - va considerata con riferimento alla data del pignoramento e non a quella di stipulazione del contratto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di rigetto dell'opposizione avverso l'ordine di liberazione dell'immobile pignorato che, nel compiere la verifica di opponibilità della locazione in relazione al carattere "vile" del canone, aveva tenuto conto dell'assetto negoziale alla data del pignoramento per effetto di una scrittura modificativa del contratto originario).
Cass. civ. n. 5386/2024
Il giudizio con cui si procede alla divisione di beni indivisi pignorati (cd. divisione endoesecutiva), ha natura di procedimento incidentale di cognizione nel procedimento esecutivo in quanto, pur essendo collegato all'espropriazione forzata, costituisce autonomo giudizio di scioglimento della comunione. Pertanto l'ordinanza che fissi da un lato le modalità dell'incanto e dall'altro consenta la prosecuzione della divisione deve essere gravata rispettivamente con il rimedio di cui all'art. 617 c.p.c. e con l'appello, senza che possa trovare applicazione l'art. 618 c.p.c.
Cass. civ. n. 4600/2024
Il passaggio in giudicato della sentenza che dichiari l'inammissibilità, per ragioni di rito, di un'opposizione a decreto ingiuntivo, al pari dell'estinzione del giudizio incardinato dall'opposizione, la quale riguarda solo l'opposizione al decreto in quanto accertativo del credito al momento della sua pronuncia, non precludono al debitore ingiunto di far valere - con un'azione di accertamento negativo o, se sia minacciata o iniziata l'esecuzione sulla base del decreto, attraverso gli strumenti, secondo i casi, dell'opposizione al precetto o all'esecuzione - eventuali fatti modificativi, impeditivi o estintivi del diritto azionato in via monitoria verificatisi tra l'emissione del decreto ingiuntivo ed il termine per proporre opposizione, ovvero sopravvenuti nel corso del giudizio ex art. 645 cod. proc. civ., ancorché gli stessi fossero stati introdotti in tale sede senza formare oggetto di una specifica domanda di accertamento. (Affermando tale principio, la S.C. ha ritenuto che l'estinzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non influisse sul valore vincolante della transazione raggiunta in ordine al limite di esigibilità della somme dovute sulla scorta del decreto ingiuntivo opposto, così rigettando il ricorso avverso la decisione impugnata che aveva confermato l'ammissione allo stato passivo del fallimento del credito, non nella sua integralità, ma per la minor somma oggetto di accordo transattivo).
Cass. civ. n. 3793/2024
Qualora vengano proposte, nel medesimo processo, domande ordinarie unitamente ad una o più opposizioni esecutive, il regime dell'impugnazione delle rispettive decisioni resta quello proprio di ciascuna domanda. (Nella specie, relativa a un'opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c., la S.C. ha confermato la statuizione di merito che aveva ritenuto correttamente impugnata con l'appello la domanda di manleva proposta dall'opponente nei confronti di un terzo chiamato in causa, trattandosi di domanda autonoma rispetto all'oggetto delle opposizioni esecutive, ancorché collegata alla contestazione del minacciato diritto di agire in executivis).
Cass. civ. n. 2973/2024
In tema di recupero di spese di giustizia relative a procedimenti penali, l'invito al pagamento, emesso ai sensi dell'art. 212 del d.P.R. n. 115 del 2002, costituisce un atto di natura amministrativa, avente contenuto di autoliquidazione del credito da parte dello stesso ente creditore, privo di efficacia esecutiva, perché anteriore e neppure necessariamente prodromico alla formazione del ruolo; avverso tale atto sono pertanto inammissibili, per difetto di interesse ad agire, le azioni di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, nonché quelle di accertamento negativo del credito.
Cass. civ. n. 1619/2024
In tema di esecuzione forzata, il comando contenuto nel titolo esecutivo giudiziale può essere integrato con gli atti del processo o anche ad esso estrinseci, purché presupposti nei primi o richiamati in modo idoneo, a condizione che l'integrazione abbia ad oggetto il risultato di un'attività di giudizio su questioni comunque esaminate e risolte, seppur non adeguatamente estrinsecate al momento della formazione del documento, e che il titolo non sia intrinsecamente contraddittorio, potendo essere completato in maniera sufficientemente univoca, senza richiedere attività cognitive suppletive da espletarsi ex novo. (Nella fattispecie, relativa a un'opposizione ex art. 617 c.p.c. promossa avverso un'ordinanza ex art. 612 c.p.c. per obblighi di fare conseguenti all'accertata violazione di distanze legali tra costruzioni, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva operato un'inammissibile ricostruzione tecnico-urbanistica ex post e alternativa a quella del titolo esecutivo azionato).
Cass. civ. n. 903/2024
L'opposizione agli atti esecutivi con cui si censura un vizio meramente formale è, di regola, inammissibile se l'opponente non deduce le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale ha determinato una lesione del suo diritto di difesa o un altro pregiudizio incidente sull'andamento o sull'esito del processo; fa eccezione il caso in cui la violazione delle norme processuali abbia comportato, con immediata evidenza, la definitiva soppressione delle prerogative difensive riconosciute alla parte in relazione alle peculiarità del processo esecutivo. (Nella specie, la S.C. - confermando la sentenza di rigetto dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso il provvedimento che, senza convocazione delle parti, disponeva la prosecuzione degli esperimenti di vendita - ha affermato che la prospettata difformità dalla sequenza procedimentale, per dedotta violazione dell'art. 176, comma 2, c.p.c., non pregiudicava il diritto di difesa dell'esecutato in ragione dell'omessa audizione sulle modalità di prosecuzione della fase liquidativa, già compiutamente determinate nell'ordinanza ex art. 569 c.p.c.).
Cass. civ. n. 31549/2023
Qualora con il medesimo atto vengano proposte contestualmente un'opposizione all'esecuzione e un'opposizione agli atti esecutivi, se il giudice abbia ritenuto assorbente quest'ultima, pronunciandosi solo in merito ad essa, la sentenza è ricorribile per cassazione a norma degli artt. 618 c.p.c. e 111 Cost..
Cass. civ. n. 31265/2023
In tema di riscossione coattiva, l'illegittimità di singoli atti esecutivi, in quanto compiuti dall'agente della riscossione in assenza di titolo, va fatta valere con l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., e rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, non essendo vietata dall'art. 57 del d.P.R. n. 602 del 1973, poiché non relativa alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo. (Principio enunciato in fattispecie in cui il debitore esecutato, lamentando l'illegittimità degli atti esecutivi compiuti dall'agente della riscossione nell'ambito di procedure esecutive immobiliari riunite a quella in cui aveva agito in surroga, non aveva proposto l'opposizione ex art. 617 c.p.c., ma l'azione risarcitoria, con conseguente improponibilità di quest'ultima).
Cass. civ. n. 29738/2023
Il verbale di accertamento dell'infrazione al codice della strada acquista, se non opposto tempestivamente e in difetto di pagamento in misura ridotta, la qualità di titolo esecutivo, decorsi sessanta giorni dalla notifica o dall'immediata contestazione, non occorrendo affinché tale effetto si produca un provvedimento prefettizio espresso che dichiari la tardività del ricorso amministrativo; da ciò deriva che, nel caso in cui sia proposto ricorso amministrativo e sopravvenga un provvedimento prefettizio che erroneamente ne dichiara l'inammissibilità per tardività, il trasgressore avrà a disposizione i rimedi delle opposizioni esecutive ex artt. 615 e 617 c.p.c., da far valere nei confronti della cartella di pagamento fondata sul medesimo verbale di infrazione al codice della strada.
Cass. civ. n. 28562/2023
Qualsiasi atto emesso dal giudice dell'esecuzione che si sostenga illegittimo - purché immediatamente lesivo e non meramente preparatorio - è suscettibile di opposizione agli atti esecutivi da parte di chi abbia interesse a ottenerne l'annullamento, a prescindere dalla gravità del vizio dedotto, ed anzi, di regola, deve essere impugnato entro il termine perentorio previsto dall'art 617 c.p.c., determinandosi, in mancanza, la sua sanatoria; anche laddove si tratti di nullità radicali, per le quali non sia configurabile la sanatoria a seguito di mancata opposizione nei termini di legge e tali da impedire all'atto illegittimo di produrre determinati effetti, non si verifica alcuna alterazione dell'ordinario regime dell'eventuale opposizione agli atti esecutivi in concreto proposta, fermo restando che, in tal caso, saranno sempre possibili sia ulteriori contestazioni di tali pretesi effetti nelle sedi opportune, sia la revoca di ufficio in ogni tempo dell'atto illegittimo da parte del giudice dell'esecuzione. (Nella specie la S.C. ha chiarito che, benchè il provvedimento del g.e., contenente un ordine di pagamento nei confronti di terzi estranei alla procedura, fosse "abnorme" l'opposizione agli atti esecutivi proposta nei confronti di tale atto era disciplinata dalle regole ordinarie).
Cass. civ. n. 27424/2023
L'opposizione agli atti esecutivi con cui si censura un vizio meramente formale è, di regola, inammissibile se l'opponente non deduce le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale ha determinato una lesione del suo diritto di difesa o un altro pregiudizio incidente sull'andamento o sull'esito del processo; fa eccezione il caso in cui la violazione delle norme processuali abbia comportato, con immediata evidenza, la definitiva soppressione delle prerogative difensive riconosciute alla parte in relazione alle peculiarità del processo esecutivo. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata - che aveva rigettato l'opposizione ex art. 617 c.p.c. riguardante un precetto, notificato al debitore da un concreditore diverso da quello che aveva eseguito la notificazione del titolo esecutivo, la quale, pur se effettuata da un difensore comune a tutti i creditori, non risultava, in base alla relata, compiuta nell'interesse di entrambi -, perché l'impossibilità di comprendere se la notifica del titolo da parte di un concreditore avesse lo scopo di preannunciare l'esecuzione forzata da parte dell'altro, contrariamente a quanto statuito dal giudice di merito, determinava un pregiudizio "autoevidente" al peculiare diritto di difesa consistente, anteriormente all'inizio dell'esecuzione, nella facoltà di attrezzarsi per l'adempimento spontaneo ovvero per resistere alle pretese prospettate).
Cass. civ. n. 26824/2023
In tema di espropriazione immobiliare, il termine per proporre opposizione agli atti esecutivi avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione che, su richiesta dell'aggiudicatario, abbia prorogato il termine per il versamento del prezzo decorre dall'adozione del provvedimento stesso ovvero dal rigetto dell'istanza per la sua revoca e non dall'emissione del decreto di trasferimento, in quanto non può essere invocata la nullità dell'atto susseguente se non è stato fatto valere il vizio dell'atto presupposto, salvo che l'opponente abbia incolpevolmente ignorato l'esistenza di quest'ultimo.
Cass. civ. n. 23971/2023
In tema di espropriazione forzata, il prezzo di assegnazione, coincidente con il valore del bene assegnato, e l'eventuale differenza tra questo ed il credito dell'assegnatario, da versare e attribuire al debitore, devono essere sempre stabiliti dal giudice dell'esecuzione nell'ordinanza di assegnazione, anche con implicito rinvio alla stima dell'ufficiale giudiziario in sede di pignoramento, non potendo ammettersi la loro determinazione in un momento successivo da parte del giudice del merito, attesa la natura dell'opposizione ex art. 617 c.p.c., limitata alla sola verifica della legittimità dell'atto o del provvedimento esecutivo impugnato.
Cass. civ. n. 22724/2023
Possono costituire oggetto dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. soltanto gli atti esecutivi - vale a dire gli atti di parte con cui viene dato impulso all'esecuzione forzata - oppure i provvedimenti ordinatori del giudice dell'esecuzione volti all'instaurazione, prosecuzione o definizione della procedura (che si distinguono dagli atti preparatori - privi di autonoma rilevanza come momento dell'azione esecutiva e tesi alla mera direzione del processo o all'interlocuzione con le parti o gli ausiliari - posti in essere nella prospettiva della futura adozione di altri e diversi provvedimenti), a condizione che abbiano incidenza dannosa nella sfera degli interessati, tale che sia configurabile un interesse effettivo ed attuale alla rimozione dei relativi effetti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di rigetto dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione, dopo aver incidentalmente rilevato la tardività dell'intervento di alcuni creditori, aveva disposto il rinvio ad altra udienza ai fini della distribuzione del ricavato della vendita, sul rilievo che trattavasi di asserzione priva di carattere precettivo, come tale inidonea a recare "vulnus" alla situazione giuridica soggettiva degli intervenienti, i quali, del resto, erano stati successivamente inseriti nel progetto di distribuzione con collocazione privilegiata).
Cass. civ. n. 17021/2023
L'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. costituisce atto conclusivo della procedura di espropriazione presso terzi, determinando il trasferimento al creditore assegnatario della titolarità del credito pignorato, restando irrilevante dal punto di vista processuale la sua attuazione, con la conseguenza che la materiale esazione del credito assegnato non fa venir meno l'interesse alla decisione sull'opposizione ex art. 617 c.p.c. che abbia in precedenza ritualmente investito il provvedimento, in quanto l'accertamento della nullità di quest'ultimo produce effetti utili per la parte opponente, comportando l'invalidazione dell'ordinanza e la perdita di efficacia di tutti gli atti compiuti per la sua concretizzazione.
Cass. civ. n. 16980/2023
Il giudice dell'esecuzione che dichiara "l'inammissibilità della procedura" di espropriazione presso terzi si spoglia della "potestas judicandi", sicché è "tamquam non esset" ogni eventuale ulteriore statuizione adottata circa la sussistenza del credito pignorato; pertanto, nell'opposizione ex art. 617 c.p.c., rimedio avente effetto unicamente demolitorio, in difetto di un formale accertamento ai sensi dell'art. 549 c.p.c., il giudice può pronunciarsi soltanto sulla legittimità del provvedimento di chiusura per i vizi prospettati dall'opponente, mentre gli è precluso il sindacato sull'esistenza (o meno) di eventuali crediti del debitore esecutato nei confronti del terzo pignorato.
Cass. civ. n. 12948/2023
L'eccezione di tardività dell'opposizione proposta ex art. 617 c.p.c. per omessa allegazione, da parte dell'opponente, del momento in cui ha avuto effettiva conoscenza della procedura esecutiva, ove non decisa dal giudice del merito e dunque non coperta da giudicato interno, può e deve essere delibata in sede di legittimità, ancorché non dedotta come motivo di ricorso, trattandosi di eccezione relativa ad un termine di decadenza processuale la cui inosservanza è rilevabile d'ufficio e che comporta la cassazione senza rinvio della sentenza ex art. 382, comma 3, c.p.c., in quanto l'azione non poteva proporsi.
Cass. civ. n. 10898/2023
In caso di opposizione esecutiva proposta dopo l'inizio dell'esecuzione forzata con atto iscritto direttamente al ruolo generale degli affari contenziosi civili, il provvedimento del giudice in tal guisa adito che dispone la trasmissione dell'atto al giudice dell'esecuzione e la cancellazione della causa dal ruolo contenzioso civile non è impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., in quanto avente natura di mera distribuzione dell'affare nell'àmbito del medesimo ufficio giudiziario.
Cass. civ. n. 10867/2023
È inammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza di sospensione del processo esecutivo ex art. 624-bis c.p.c., trattandosi di provvedimento inidoneo al passaggio in giudicato avverso il quale l'ordinamento appresta il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi.
Cass. civ. n. 4797/2023
In tema di espropriazione immobiliare, il termine per proporre opposizione agli atti esecutivi avverso il decreto di trasferimento immobiliare decorre dal giorno in cui il soggetto interessato abbia acquisito conoscenza legale o di fatto di tale decreto, oppure di altro provvedimento che ne presuppone, necessariamente, l'emanazione; l'opposizione va comunque proposta entro il limite massimo dell'esaurimento della fase satisfattiva dell'espropriazione forzata costituito dalla definitiva approvazione del progetto di distribuzione.
Cass. civ. n. 4676/2023
Il rilascio della copia del titolo in forma esecutiva a persona diversa da quella in cui favore il titolo sia stato emesso non dà luogo a nullità o inefficacia del titolo, ma costituisce una irregolarità che deve essere fatta valere ai sensi dell'art. 617 c.p.c.; tale conclusione vale anche nel caso in cui il rilascio del titolo in forma esecutiva, per quanto avvenuto nei confronti di uno dei soggetti in cui favore sia stato emesso il titolo, sia poi notificato al debitore, antecedentemente o contestualmente al precetto, da altro soggetto in cui favore pure il titolo sia stato emesso.
Cass. civ. n. 4236/2023
I soggetti che occupano (di fatto o di diritto) l'immobile pignorato, in quanto estranei a tutte le questioni che riguardano il regolare svolgimento del processo esecutivo (del quale non subiscono direttamente gli effetti), non sono legittimati a proporre opposizione agli atti esecutivi avverso il decreto di trasferimento, potendone, al più, contestare l'opponibilità quale titolo esecutivo per l'obbligo di rilascio nei loro confronti (oltre che impugnare ex art. 617 c.p.c. l'ordine di liberazione dell'immobile eventualmente emesso dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 560 c.p.c.).
Cass. civ. n. 2064/2023
Nella vendita forzata l'esclusione della garanzia per vizi della cosa, prevista dall'art. 2922 c.c., è limitata ai casi in cui la cosa presenti imperfezioni che la rendano inidonea all'uso cui dovrebbe essere destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, ovvero appartenga per caratteristiche strutturali ad un tipo o ad una specie diversa da quella pattuita, e non riguarda, quindi, l'ipotesi di consegna di "aliud pro alio" che è configurabile sia quando la cosa appartenga ad un genere del tutto diverso da quello indicato nella ordinanza di vendita, ovvero manchi delle particolari qualità necessarie per assolvere alla sua naturale funzione economico-sociale, sia quando risulti del tutto compromessa la destinazione della cosa all'uso che, preso in considerazione nell'ordinanza di vendita, abbia costituito elemento determinante per l'offerta di acquisto. (In applicazione del principio la Corte ha respinto il ricorso avverso l'ordinanza di rigetto dell'opposizione agli atti esecutivi proposta dall'aggiudicatario di un autocarro in ragione della diversa data di immatricolazione dello stesso rispetto a quella indicata negli atti della procedura).
Cass. civ. n. 15193/2018
In base al principio generale della sanatoria della nullità degli atti processuali per raggiungimento dello scopo, la comunicazione di cancelleria del provvedimento del giudice dell'esecuzione è idonea a determinare il decorso del termine per proporre opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. anche qualora sia avvenuta in non esatta ottemperanza del disposto di cui all'art. 45, comma 2, disp. att. c.p.c. (come nel caso in cui abbia avuto ad oggetto il testo non integrale del provvedimento), purché abbia determinato in capo al destinatario la conoscenza di fatto della giuridica esistenza di un provvedimento potenzialmente pregiudizievole; in tal caso, è onere del destinatario, nonostante l'incompletezza della comunicazione, attivarsi per prendere piena conoscenza dell'atto, senza che ciò impedisca il decorso del termine complessivo di venti giorni dalla comunicazione incompleta, ed incombe all'opponente dimostrare, se del caso, l'inidoneità in concreto della ricevuta comunicazione ai fini dell'estrinsecazione, in detti termini, del suo diritto di difesa.
Cass. civ. n. 13108/2017
In tema di esecuzione forzata, può essere impugnato esclusivamente con opposizione agli atti esecutivi il provvedimento con cui il giudice dell’esecuzione, anche a seguito di contestazione del debitore, definisca il procedimento esecutivo per riscontrata estinzione del credito azionato, qualora abbia contestualmente disposto la liberazione dei beni pignorati.
Cass. civ. n. 15605/2017
Nei casi in cui il giudice dell’esecuzione, esercitando il potere officioso, dichiari l’improcedibilità (o l’estinzione cd. atipica, o comunque adotti altro provvedimento di definizione) della procedura esecutiva in base al rilievo della mancanza originaria o sopravvenuta del titolo esecutivo o della sua inefficacia, il provvedimento adottato in via né sommaria né provvisoria, a definitiva chiusura della procedura esecutiva, è impugnabile esclusivamente con l’opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c.; diversamente, se adottato in seguito a contestazioni del debitore prospettate mediante una formale opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., in relazione alla quale il giudice abbia dichiarato di volersi pronunziare, il provvedimento sommario di provvisorio arresto del corso del processo esecutivo, che resta perciò pendente, è impugnabile con reclamo ai sensi dell’art. 624 c.p.c. Al fine di distinguere tra le due ipotesi, deve ritenersi decisivo indice della natura definitiva del provvedimento la circostanza che, con esso, sia disposta (espressamente o, quanto meno, implicitamente, ma inequivocabilmente) la liberazione dei beni pignorati.
Cass. civ. n. 21379/2017
La deduzione della nullità del pignoramento immobiliare per mancata o incompleta identificazione del bene staggito, concernendo la validità formale dell'atto e non già il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata, configura motivo di opposizione agli atti esecutivi ed è pertanto soggetto alla relativa disciplina, fatta eccezione per la preclusione derivante dalla decorrenza del termine di cui all’art. 617 c.p.c., trattandosi di una nullità che non ammette sanatoria, in quanto impedisce al processo esecutivo di pervenire al suo scopo con l'espropriazione del bene.
Cass. civ. n. 11729/2017
Nella vendita forzata, l’ipotesi del cd. "aliud pro alio" può essere fatta valere, soprattutto da chi assume la qualità di soggetto del processo esecutivo, quale è certamente il debitore esecutato, solo nelle forme dell’opposizione agli atti esecutivi, ma il termine previsto dall’art. 617 c.p.c. decorre dalla conoscenza del vizio o delle difformità integranti la diversità del bene aggiudicato rispetto a quello offerto, occorrendo, conseguentemente, anche fornire la prova della tempestività della relativa opposizione all’interno del processo esecutivo.
Cass. civ. n. 12612/2017
In tema di esecuzione cd. esattoriale, quando l'opposizione proposta dal debitore è accolta in relazione a vizi del procedimento o di merito ascrivibili esclusivamente all'ente creditore, il diritto del concessionario del servizio di riscossione di essere manlevato dall'ente medesimo dal pagamento dei compensi professionali dei propri difensori può essere esercitato nell'ambito del medesimo giudizio ovvero in separata sede; nel primo caso, qualora il giudice non accolga la domanda di manleva o non provveda sulla stessa, il concessionario dovrà coltivare gli ordinari rimedi impugnatori, nell'altra ipotesi, invece, la disposta compensazione delle spese processuali fra l'opponente e gli opposti non determina alcun giudicato nei rapporti interni fra il concessionario e l'ente creditore.
Cass. civ. n. 18723/2017
In tema di opposizione agli atti esecutivi, colui il quale propone tale opposizione oltre il termine di cui all’art. 617, comma 2, c.p.c. dall’ultimo atto del procedimento, invocando la nullità degli atti in virtù del vizio derivato dall'omessa notifica di un atto presupposto (nella specie, l'ordinanza dispositiva della vendita immobiliare emessa fuori udienza), è tenuto ad allegare e dimostrare quando, di fatto, ha avuto conoscenza di detto atto e di quelli conseguenti, in quanto l’opposizione deve ritenersi tempestiva solo se proposta nel termine di venti giorni da tale sopravvenuta conoscenza di fatto.
Cass. civ. n. 7708/2014
Nella vendita forzata l'aggiudicatario del bene pignorato, in quanto parte del processo di esecuzione, ha l'onere di far valere l'ipotesi di "aliud pro alio" con il solo rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, che va esperita - nel limite temporale massimo dell'esaurimento della fase satisfattiva dell'espropriazione, costituito dalla definitiva approvazione del progetto di distribuzione - comunque entro il termine perentorio di venti giorni dalla legale conoscenza dell'atto viziato, ovvero dal momento in cui la conoscenza del vizio si è conseguita o sarebbe stata conseguibile secondo una diligenza ordinaria.
Cass. civ. n. 679/2014
In materia di ricusazione del giudice della esecuzione, poiché i suoi atti sono suscettibili di controllo con lo specifico rimedio dell'opposizione ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., la mancata impugnabilità in via autonoma dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di ricusazione non esclude che il contenuto di essa possa essere riesaminato nel corso del giudizio di opposizione agli atti esecutivi, attraverso il controllo del provvedimento reso dal giudice "suspectus", atteso che l'eventuale vizio causato dall'incompatibilità del giudice ricusato si risolve in motivo di nullità dell'attività svolta dal medesimo e quindi di opposizione ex art. 617 cod. proc. civ.
Cass. civ. n. 1524/1984
L'opposizione proposta dal debitore esecutato, per sostenere che il pignoramento sia stato effettuato su beni mobili rinvenuti non in luoghi a lui appartenenti, come prescritto dall'art. 513 c.p.c., bensì in immobili di proprietà altrui, integra una opposizione agli atti esecutivi, e, come tale, spetta funzionalmente alla cognizione del pretore in qualità di giudice dell'esecuzione mobiliare, in quanto non è diretta a contestare il diritto del creditore di promuovere l'esecuzione, né la pignorabilità dei beni staggiti, ma si traduce nella denuncia di irregolarità di un atto del processo esecutivo.
Cass. civ. n. 3065/1984
Per effetto della riunione dei pignoramenti eseguiti da più creditori in danno degli stessi debitori, coesistono nell'unico processo esecutivo diverse esecuzioni svolgentisi parallelamente e, pertanto, le opposizioni agli atti esecutivi proposte distintamente dai singoli debitori, pur dando luogo ad un unico processo di cognizione, concretano distinti e paralleli rapporti processuali tra ciascuno dei debitori esecutati ed i rispettivi creditore pignorante e creditori intervenuti. Pertanto, l'integrità o meno del contraddittorio deve essere accertata separatamente per ciascuno di tali rapporti processuali di opposizione, con conseguente illegittimità dell'ordine di integrazione del contraddittorio (e, in caso di sua inosservanza, della declaratoria di estinzione del relativo processo) nei confronti di soggetti che siano estranei al rapporto ad esso afferente, ancorché litisconsorti necessari in altro dei coesistenti rapporti.
Cass. civ. n. 3495/1984
Con riguardo al precetto per il rilascio di bene immobile, l'opposizione rivolta a denunciare la violazione dell'art. 479 c.p.c., per mancata notificazione del titolo esecutivo, nonché l'inidoneità del titolo medesimo a determinare la estensione dell'immobile del quale si chiede il rilascio, spetta alla cognizione del pretore in ordine alla prima questione, la quale, attenendo al quo modo e non all'an dell'esecuzione, configura opposizione agli atti esecutivi, mentre deve essere devoluta al tribunale sulla seconda questione, ove superi i limiti di valore del pretore, avendo essa natura di opposizione all'esecuzione.
Cass. civ. n. 6034/1983
Il provvedimento con il quale il pretore differisce, ai sensi dell'art. 2 quinquies della L. 6 agosto 1981, n. 456 — che concerne i termini di esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili urbani nelle zone colpite dal terremoto del novembre 1980 — la data di esecuzione dello sfratto stabilita, ex art. 56 dalla L. 27 luglio 1978, n. 392, nella sentenza di rilascio (nella specie passata in giudicato), si inquadra nella categoria degli atti esecutivi nell'ambito di un procedimento di «graduazione» analoga a quella prevista, con riferimento alla normativa vincolistica, dall'art. 4 della L. 26 novembre 1969, n. 833, presentando carattere giurisdizionale e natura ordinatoria. Conseguentemente siffatto provvedimento non è impugnabile per Cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, ma è suscettibile di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
Cass. civ. n. 1882/1982
Il pignoramento di un credito incorporato in titolo cambiario, che, anziché nella dovuta forma del pignoramento presso il debitore del creditore procedente, prenditore o giratario del titolo, con materiale acquisizione del medesimo (artt. 1997 c.c. e 513 c.p.c.), venga irritualmente eseguito nella forma del pignoramento presso terzi, ai sensi dell'art. 543 c.p.c., cioè presso l'obbligato cambiario, è affetto da nullità assoluta e non sanabile, la quale può essere dedotta dal debitore, con opposizione agli atti esecutivi, non vincolata al termine perentorio fissato all'art. 617 c.p.c. (nella specie, proposta nella udienza fissata per la dichiarazione del terzo), e può essere rilevata d'ufficio dal giudice dell'esecuzione in qualsiasi momento del processo esecutivo. La pronuncia del giudice dell'esecuzione su detta opposizione ancorché emessa nella forma della ordinanza, ha natura sostanziale di sentenza, impugnabile con ricorso per cassazione a norma dell'art. 111 della Costituzione.
Cass. civ. n. 2069/1982
L'inesistenza giuridica dell'atto di pignoramento immobiliare, per mancata sottoscrizione, quale causa invalidante di tutti gli atti esecutivi successivi e collegati, può essere eccepita dalla parte, a norma dell'art. 617 c.p.c., non solo entro i cinque giorni dal pignoramento viziato, ma anche entro lo stesso termine decorrente dal compimento di uso qualsiasi dei menzionati atti susseguenti e può essere altresì rilevata di ufficio dal giudice nel corso del processo esecutivo. Tale principio, tuttavia, deve essere inteso nel senso che la fase esecutiva del procedimento di espropriazione costituisce pur sempre la sede esclusiva per l'operatività invalidante del vizio in parola il quale, conseguentemente, mentre non potrà essere fatto valere con rimedi diversi dall'opposizione agli atti esecutivi, non potrà né essere rilevata di ufficio dal giudice di cognizione chiamato a pronunziarsi su una opposizione ex art. 615 c.p.c. né, tanto meno, essere denunciato per la prima volta in sede di legittimità.
Cass. civ. n. 3450/1982
Nel pignoramento di credito presso terzi la contestazione da parte del debitore esecutato della validità del pignoramento per la incompetenza del giudice adito per la dichiarazione del terzo configura una opposizione agli atti esecutivi con la conseguenza che la pronuncia del pretore il quale ammette il terzo a rendere la dichiarazione prevista dall'art. 547 c.p.c. ed assegna il credito del debitore al creditore esecutante, contiene un implicito rigetto della sollevata eccezione ed ha, in ragione del suo contenuto sostanziale, natura di sentenza: onde contro la stessa è esperibile esclusivamente il ricorso per cassazione per violazione di legge ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, rimanendo, in mancanza, preclusa la riproposizione della questione della competenza ai fini dell'esecuzione nel successivo giudizio (incidentale) per la contestazione della dichiarazione del terzo.
Cass. civ. n. 6637/1982
La possibilità di spostamento del dies a quo del termine di cinque giorni dal compimento del singolo atto, entro il quale va proposta l'opposizione agli atti esecutivi, e del suo differimento al momento in cui viene compiuto un atto esecutivo susseguente a quello impugnato, presuppone non solo che quello stesso sia inesistente, ma anche che costituisca la premessa delle attività successive e ad esso collegate in senso tecnico. Detta possibilità, pertanto, non può essere utilmente invocata allorché il provvedimento di cui trattasi presenti tutti i necessari requisiti formali, si inserisca con una propria autonomia nel procedimento esecutivo, senza costituirne parte essenziale e la sua pronunzia (nella specie ordinanza di reiezione dell'istanza di conversione del pignoramento e di rateizzazione del debito) sia avvenuta nell'udienza in cui la presenza della parte ne assicuri alla stessa l'immediata conoscenza.
Cass. civ. n. 1225/1981
La competenza del giudice dell'esecuzione in ordine all'opposizione agli atti esecutivi, avendo carattere funzionale, assoluto ed inderogabile, non può subire spostamenti né essere attratta in quella del giudice superiore, e pertanto, qualora siano proposte, con unico ricorso davanti al pretore, opposizione agli atti esecutivi ed opposizione all'esecuzione, detto giudice, deve comunque giudicare sulla prima, per la quale è esclusivamente competente per materia, e conoscere, invece della seconda soltanto allorché rientri nei limiti della sua competenza per valore.
Cass. civ. n. 5871/1981
L'opposizione con cui il debitore eccepisce che il precetto è stato sottoscritto da persona sprovvista di mandato o da procuratore non abilitato all'esercizio professionale nel distretto, è diretta a contestare non il diritto di procedere all'esecuzione, ma la validità processuale dell'atto di esecuzione (per difetto di legittimazione alla rappresentanza della parte in giudizio) e va pertanto qualificata come opposizione agli atti esecutivi; con la conseguenza che la competenza a decidere sulla stessa spetta al pretore, ai sensi del combinato disposto degli artt. 617, primo comma, e 480, terzo comma, c.p.c.
Cass. civ. n. 1544/1980
La decadenza processuale conseguente all'inosservanza del termine previsto dall'art. 617 c.p.c. per la proposizione della opposizione agli atti esecutivi dev'essere rilevata di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, e, quindi, anche in sede di legittimità, trattandosi di materia riguardante l'ordinato svolgimento del processo, sottratta, come tale, alla disponibilità delle parti.
Cass. civ. n. 1752/1980
La contestazione dei criteri informatori dell'assegnazione al creditore procedente di una parte delle somme dichiarate dovute dal terzo pignorato al debitore a titolo di retribuzione per lavoro dipendente, relativa alla decorrenza dell'assegnazione stessa ed alla misura della percentuale assegnata in quanto inferiore ad un quinto della retribuzione, dà luogo ad un'opposizione agli atti esecutivi (tra i quali deve essere compresa la predetta ordinanza), con l'obbligo del pretore di procedere a termini dell'art. 618 c.p.c. e di provvedere con sentenza, nonché con la conseguente nullità del provvedimento emesso in forma di ordinanza ed in violazione del principio del contraddittorio, nullità da far valere con il ricorso per cassazione a norma dell'art. 111 della Costituzione.
Cass. civ. n. 3859/1980
Il provvedimento del giudice dell'esecuzione emesso in violazione del principio del contraddittorio (nella specie, ordinanza in tema di conversione dei pignoramenti pronunciata in un'udienza diversa da quella fissata) non è inficiato da inesistenza — la quale, riflettendosi sugli atti esecutivi ad esso necessariamente e direttamente collegati, può esser fatta valere nel corso dell'intero processo esecutivo, ancorché sia scaduto, rispetto a detto provvedimento, il termine di decadenza fissato dall'art. 617 c.p.c. — bensì da semplice invalidità, che resta limitata all'atto medesimo e, quindi, ove abbia comportato una lesione dell'interesse del debitore, deve essere fatta valere, mediante opposizione agli atti esecutivi, nel termine di decadenza anzidetto, decorrente dal giorno della comunicazione del provvedimento viziato.
Cass. civ. n. 6331/1980
La mancata opposizione nel termine di cinque giorni, ex art. 617 c.p.c., avverso il precetto sottoscritto da persona priva del necessario potere di rappresentanza non comporta – ove non sia intervenuta ratifica da parte del dominus – che il precetto stesso acquisti efficacia per la valida costituzione del processo esecutivo, potendo invece esser proposta opposizione, ai sensi e nei termini di cui al richiamato art. 617 c.p.c., avverso ogni successivo atto esecutivo, compresa l'ordinanza con la quale viene disposta la vendita degli oggetti pignorati.
Cass. civ. n. 3591/1979
L'opposizione agli atti esecutivi proposta prima dell'inizio della esecuzione appartiene alla competenza del giudice dell'esecuzione indicato nel terzo comma dell'art. 480 c.p.c., cioè al tribunale o al pretore, a seconda che l'esecuzione riguardi beni immobili o mobili, e, nell'ipotesi in cui il creditore procedente non abbia indicato nel precetto se intenda avvalersi dell'esecuzione immobiliare o mobiliare, deve presumersi che abbia inteso procedere a quella immobiliare se abbia eletto domicilio nel luogo ove ha sede il tribunale, e a esecuzione mobiliare se abbia eletto domicilio in luogo sede di pretura.
Cass. civ. n. 3730/1979
Configura opposizione agli atti esecutivi, non all'esecuzione, quella con la quale il debitore insorga avverso l'intervento di un creditore, nel procedimento di esecuzione, sotto il profilo del mancato deposito del titolo giustificativo dell'intervento medesimo, trattandosi di domanda rivolta a porre in discussione esclusivamente la ritualità di un atto di detto procedimento.
Cass. civ. n. 1408/1978
L'ambito della legittimazione del creditore intervenuto nel processo esecutivo a proporre l'opposizione ex art. 617 c.p.c., per ottenere la dichiarazione di nullità di atti esecutivi, è delimitato, sotto l'aspetto oggettivo, cioè degli atti esecutivi contro i quali il creditore intervenuto è abilitato a proporre l'opposizione, dall'interesse, che necessariamente deve esistere, che il creditore ha alla dichiarazione di nullità dell'atto esecutivo impugnato. Poiché la dichiarazione di nullità del pignoramento comporta la nullità di tutti gli atti esecutivi successivi, compresi gli interventi di creditori (che sono anch'essi atti esecutivi), travolgendo l'intero processo esecutivo, stante la mancanza di interesse ad agire, in relazione alla tipica situazione giuridica del creditore intervenuto nel processo esecutivo, l'ambito della legittimazione di questo, anche se intervenuto tardivamente, all'opposizione ex art. 617 c.p.c. non si estende al pignoramento.
Cass. civ. n. 5096/1978
L'ordinanza con la quale il pretore, giudice dell'esecuzione, dichiari «non luogo a provvedere» su un'istanza di assegnazione di credito pignorato, integra un atto del procedimento esecutivo, ancorché anomalo importando un rinvio sine die del procedimento. Contro di esso è proponibile dall'interessato l'opposizione prevista dall'art. 617 c.p.c.
Cass. civ. n. 1348/1975
Qualora il debitore assoggettato alla esecuzione forzata per rilascio di un immobile deduca la mancanza di uno specifico titolo esecutivo nei suoi confronti e, comunque, eccepisca che l'esecuzione contro di lui promossa avrebbe dovuto seguire la procedura prevista dalla legislazione vincolistica e non quella generale disciplinata dal codice di procedura civile, vengono proposte con un unico atto due distinte opposizioni, e cioè una opposizione all'esecuzione, con la quale si contesta l'esistenza di un titolo esecutivo, ed una opposizione agli atti esecutivi, con la quale si deduce la inosservanza delle forme della procedura esecutiva. In tal caso, se l'opposizione all'esecuzione ecceda per valore la competenza del pretore adito quale giudice dell'esecuzione, funzionalmente competente a decidere sull'opposizione agli atti esecutivi, le due cause debbono essere separate, con la rimessione al tribunale della cognizione della sola opposizione all'esecuzione.
Cass. civ. n. 3532/1975
Il terzo che in pendenza dell'esecuzione e dopo la trascrizione del pignoramento, abbia acquistato, a titolo particolare, l'immobile pignorato non è legittimato a proporre opposizione agli atti esecutivi in qualità di preteso intervento nel processo quale avente causa del debitore esecutato, a norma dell'art. 111, terzo comma c.p.c., non potendo questa disposizione, dettata per il giudizio di cognizione, trovare applicazione nel processo di esecuzione, nel quale non si controverte circa l'esistenza, già accertata dal titolo esecutivo, del diritto del creditore, ma se ne attua la concreta realizzazione.
Cass. civ. n. 2521/1969
Nel caso di opposizione agli atti esecutivi basata sul presupposto che nelle specie dovesse essere osservata, anziché la forma dell'espropriazione presso terzi, la forma dell'espropriazione diretta presso il debitore, il terzo pignorato è litisconsorte necessario, perché soltanto dalla validità e congruità della forma di pignoramento adottata sorge la soggezione del terzo all'esecuzione (soggezione che importa l'indisponibilità delle cose e dei crediti pignorati presso il terzo, l'assunzione di qualità di custode, l'obbligo di comparire e di rendere la dichiarazione prevista dalla legge; obblighi dai quali possono sorgere le eventuali parentesi di cognizione ordinaria previste dall'art. 548 c.p.c., in cui per altro riflesso il terzo è litisconsorte necessario).