Cass. civ. n. 11871 del 22 ottobre 1999

Testo massima n. 1


Con riguardo alle somme che le Unità Sanitarie Locali devono rimborsare ai farmacisti per l'assistenza farmaceutica nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, poiché l'art. 10 dell'accordo nazionale USL-Farmacisti approvato con D.P.R. 15 settembre 1979 prevede che «l'ente erogatore, entro il giorno 25 di ciascun mese, provvede all'effettivo pagamento alla farmacia dell'importo a saldo delle ricette spedite nel mese precedente», il credito è liquido ed esigibile alla scadenza di tale termine da cui decorrono, ai sensi dell'art. 1282 c.c., gli interessi corrispettivi; dato il carattere querable del debito in questione, gli interessi moratori decorrono invece soltanto dalla richiesta di pagamento mediante intimazione atta alla messa in mora.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE