Art. 1282 – Codice civile – Interessi nelle obbligazioni pecuniarie

I crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto [820, 1194, 1224], salvo che la legge [1207, 1825, 2033, 2036] o il titolo [1815, 1825] stabiliscano diversamente.

Salvo patto contrario, i crediti per fitti e pigioni non producono interessi se non dalla costituzione in mora [1219].

Se il credito ha per oggetto rimborso di spese fatte per cose da restituire [1149], non decorrono interessi per il periodo di tempo in cui chi ha fatto le spese abbia goduto della cosa senza corrispettivo e senza essere tenuto a render conto del godimento.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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