Cass. civ. n. 4798 del 22 febbraio 2024
Testo massima n. 1
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI Riqualificazione dell'operazione ex art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986 (TUR) - Atto diverso menzionato in quello registrato - Rilevanza - Esclusione.
In tema di imposta di registro, gli atti diversi ed ulteriori rispetto a quello oggetto di registrazione, realizzati in precedenza e caratterizzati da funzione ed effetti propri, integrano elementi extratestuali non suscettibili di considerazione ai fini della riqualificazione ex art. 20 TUR, ancorché menzionati, enunciati o riportati nell'atto da registrare.
Massime precedenti
Normativa correlata
Legge 27/12/2017 num. 205 art. 1 com. 87 CORTE COST.
Legge 30/12/2018 num. 145 art. 1 com. 1084 CORTE COST.