Cass. civ. n. 4798 del 22 febbraio 2024

Testo massima n. 1


TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI Riqualificazione dell'operazione ex art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986 (TUR) - Atto diverso menzionato in quello registrato - Rilevanza - Esclusione.


In tema di imposta di registro, gli atti diversi ed ulteriori rispetto a quello oggetto di registrazione, realizzati in precedenza e caratterizzati da funzione ed effetti propri, integrano elementi extratestuali non suscettibili di considerazione ai fini della riqualificazione ex art. 20 TUR, ancorché menzionati, enunciati o riportati nell'atto da registrare.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 25601 del 2021

Normativa correlata

DPR 26/04/1986 num. 131 art. 20 CORTE COST.
Legge 27/12/2017 num. 205 art. 1 com. 87 CORTE COST.
Legge 30/12/2018 num. 145 art. 1 com. 1084 CORTE COST.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE