Cass. civ. n. 11786 del 11 dicembre 1990
Testo massima n. 1
La condanna al pagamento di somma anche a titolo di (rimborso di) spese processuali, contenuta in una sentenza esecutiva, ancorché non passata in giudicato, presupponendo un credito liquido ed esigibile, autorizza il creditore a pretendere gli interessi corrispettivi (art. 1282 c.c.), dovuti dal debitore indipendentemente dalla sua messa in mora o dall'avvio dell'esecuzione. Tale principio trova applicazione anche con riguardo alla condanna per spese processuali disposta in un lodo pronunciato per un arbitrato rituale, con decorrenza di detti interessi dalla data di dichiarazione di esecutività con decreto del pretore (art. 825 c.p.c.), anche se sia stata proposta impugnazione per nullità del lodo stesso.
Può riguarda anche te
- Se sei parte in una causa civile, questa sentenza può incidere direttamente sulla strategia difensiva e sull’esito del giudizio.
- Se stai valutando un ricorso in Cassazione, non basta dissentire dalla decisione: servono vizi specifici di legittimità.
- Una sentenza sfavorevole non è sempre definitiva: i margini di impugnazione dipendono da termini e motivi precisi.
- Un precedente giurisprudenziale può rafforzare la tua posizione, ma solo se è davvero sovrapponibile al tuo caso.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi