Cass. pen. n. 48114 del 26 ottobre 2023
Testo massima n. 1
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - Scioglimento di una società di capitali - Nomina del liquidatore - Efficacia della nomina - Iscrizione nel registro delle imprese - Fatti compiuti antecedentemente - Responsabilità penale degli amministratori - Sussistenza - Limiti.
In tema di bancarotta fraudolenta, nel caso di scioglimento e liquidazione di una società di capitali, la nomina dei liquidatori produce effetti dal momento in cui è stata iscritta nel registro delle imprese, sicché gli amministratori della società, fatta salva l'ipotesi in cui abbiano presentato le dimissioni in precedenza, rispondono penalmente delle condotte poste in essere fino a tale momento.
Massime precedenti
Normativa correlata
Legge Falliment. art. 216 CORTE COST.
Legge Falliment. art. 223 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2489