Cass. pen. n. 4694 del 31 gennaio 2018
Testo massima n. 1
Il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione e dichiara l'efficacia degli atti precedentemente compiuti dal giudice astenuto, ai sensi dell'art. 42, comma 2, cod. proc. pen., non è impugnabile, ma il giudice designato in sostituzione può, nel contraddittorio delle parti, dichiarare l'inutilizzabilità di singoli atti compiuti dal giudice precedente.