Art. 42 – Codice di procedura penale – Provvedimenti in caso di accoglimento della dichiarazione di astensione o ricusazione
1. Se la dichiarazione di astensione o di ricusazione è accolta, il giudice non può compiere alcun atto del procedimento.
2. Il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricusazione dichiara se e in quale parte gli atti compiuti precedentemente dal giudice astenutosi o ricusato conservano efficacia.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 35016/2024
In tema di competenza per materia determinata da connessione, l'individuazione del giudice competente deve avvenire avuto riguardo alla regiudicanda all'esito dell'udienza preliminare, alla stregua degli addebiti contestati nel decreto di rinvio a giudizio, atteso che, per il principio della "perpetuatio iurisdictionis", in detta fase si determina l'effetto stabilizzante della competenza, insensibile alle successive vicende processuali. (In motivazione, la Corte ha altresì affermato che tale principio assicura l'immutabilità del giudice anche ai fini della ragionevole durata del processo, precisando che la connessione per materia di cui all'art. 15 cod. proc. pen. costituisce criterio di attribuzione originario della competenza che, in deroga a quanto previsto dall'art. 596 cod. proc. pen., determina l'attribuzione alla Corte di assise dei reati non rientranti nel catalogo di cui all'art. 5 cod. proc. pen.).
Cass. civ. n. 33086/2024
La sentenza di non luogo a procedere, ad eccezione dell'ipotesi prevista dall'art. 428, comma 3-quater, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 23, comma 1, lett. m), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, relativa ai reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa, non è ricorribile direttamente per cassazione ma è esclusivamente appellabile, sicché il ricorso proposto in sede di legittimità deve essere qualificato come appello.
Cass. civ. n. 30589/2024
La disposizione di cui all'art. 604, comma 5-bis, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 89, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, nella parte in cui prevede che la nullità legata alla celebrazione del processo in assenza per difetto dei presupposti di cui all'art. 420 bis, commi 1, 2 e 3, cod. proc. pen. è sanata se non è stata eccepita nell'atto di appello, si applica solo se la dichiarazione di assenza è successiva al 30 dicembre 2022.
Cass. civ. n. 30440/2024
È abnorme, per la sua attitudine a determinare un'indebita regressione del procedimento, l'ordinanza del giudice del dibattimento che, nel caso di genericità o d'indeterminatezza dell'imputazione, restituisce gli atti al pubblico ministero senza preventivamente sollecitarlo ad integrare o precisare la contestazione. (In motivazione la Corte ha precisato che il principio di economia e di ragionevole durata del processo impone che il giudice non adotti una declaratoria di nullità prima di avere svolto l'attività necessaria a rimuoverne la causa).
Cass. civ. n. 29529/2024
Il termine di impugnazione della sentenza di non luogo a procedere, pronunciata all'esito dell'udienza preliminare, è quello di quindici giorni previsto dall'art. 585, comma primo, lett. a), cod. proc. pen. per i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio e lo stesso decorre, per le parti presenti, dalla lettura in udienza della sentenza contestualmente motivata ovvero dalla scadenza del termine legale di trenta giorni, in caso di motivazione differita e depositata entro tale termine.
Cass. civ. n. 29371/2024
È inammissibile la richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen. nel caso di omessa comunicazione alle parti del provvedimento di differimento di udienza, trattandosi di nullità che, non rientrando tra quelle relative alla "vocatio in iudicium", deve essere eccepita nel giudizio di merito con gli ordinari mezzi di impugnazione.
Cass. civ. n. 28912/2024
In tema di impugnazioni, l'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. si applica anche nel caso in cui il difensore di ufficio dell'imputato giudicato in assenza ricorra per cassazione avverso l'ordinanza di inammissibilità dell'appello pronunciata "de plano" per la mancata allegazione allo stesso della dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato. (In motivazione la Corte ha reputato irrilevante che l'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. faccia esclusivo riferimento all'impugnazione delle sentenze, poiché l'ordinanza in questione, emessa ai sensi dell'art. 591, comma 2, cod. proc. pen., riveste, al pari delle sentenze, carattere definitorio del giudizio di cognizione).
Cass. civ. n. 25935/2024
In tema di impugnazioni, l'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., in virtù del quale il difensore deve depositare, a pena di inammissibilità, lo specifico mandato ad impugnare contenente la dichiarazione o elezione di domicilio, si applica anche all'imputato assente che sia stato dichiarato latitante, non essendo configurabile alcuna compressione del diritto di difesa, poiché il latitante non è giuridicamente impossibilitato a mantenere contatti con il proprio difensore al fine di concordare le strategie difensive.
Cass. civ. n. 24729/2024
In tema di rescissione del giudicato, non costituisce indice di effettiva conoscenza del processo la nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio compiuta nella fase delle indagini preliminari, alla quale abbia fatto seguito una dichiarazione di rinuncia al mandato, ove non vi sia prova che la rinuncia sia stata comunicata all'imputato e non ricorrano elementi concreti da cui desumere che questi abbia avuto notizia della "vocatio in iudicium". (In motivazione la Corte ha precisato che la negligenza informativa dell'imputato non costituisce di per sé prova della volontaria sottrazione alla conoscenza della pendenza del processo).
Cass. civ. n. 23639/2024
Il provvedimento emesso a norma dell'art. 554-ter, comma 3, cod. proc. pen., con cui il giudice monocratico, non sussistendo le condizioni per pronunziare sentenza di non luogo a procedere e non dovendosi definire il processo con rito alternativo, dispone la prosecuzione del giudizio dibattimentale, ha natura di decreto e non di ordinanza, sicché non dev'essere necessariamente corredato da motivazione, non essendo questa espressamente richiesta dalla normativa processuale.
Cass. civ. n. 22551/2024
La sentenza di non luogo a procedere per incapacità irreversibile dell'imputato a partecipare al procedimento è soggetta soltanto ai mezzi di impugnazione previsti dall'art. 428 cod. proc. pen., e non è anche ricorribile in cassazione "per saltum", essendo tale facoltà riconosciuta dall'art. 569 cod. proc. pen. esclusivamente nei confronti della sentenza che definisce, nel merito, il giudizio di cognizione di primo grado o di altre tipologie di decisioni espressamente previste.
Cass. civ. n. 21860/2024
In tema di bancarotta fraudolenta, poiché le condotte di distruzione, occultamento, distrazione, dissipazione e dissimulazione sono alternativamente previste dalla norma, non dà luogo a nullità per violazione dell'art. 429, cod. proc. pen. la formulazione di contestazioni alternative nel decreto che dispone il giudizio, né integra violazione dell'art. 522 cod. proc. pen. la sentenza di condanna per una sola di tali condotte, trattandosi di contestazione di maggiore garanzia, che pone l'imputato nella condizione di conoscere esattamente le linee direttrici sulle quali si svilupperà il dibattito processuale e di esercitare in maniera piena e consapevole il diritto di difesa.
Cass. civ. n. 21859/2024
La sottoposizione dell'imputato a qualsivoglia restrizione della libertà personale, per altra causa integra un'ipotesi di legittimo impedimento a comparire e preclude la celebrazione del giudizio in assenza, anche quando risulti che l'imputato medesimo avrebbe potuto informare il giudice della sopravvenuta condizione di restrizione in tempo utile per la traduzione o per conseguire eventuali autorizzazioni in grado di consentirgli di derogare alle prescrizioni cui è assoggettato, in quanto non è configurabile a suo carico, a differenza di quanto accade per il difensore, alcun onere di tempestiva comunicazione dell'impedimento. (Fattispecie relativa ad imputato sottoposto alla misura dell'obbligo di firma in un comune diverso da quello in cui ha sede il Tribunale procedente).
Cass. civ. n. 20140/2024
In tema di impugnazioni, la sentenza inappellabile di non doversi procedere ex art. 420-quater, cod. proc. pen. per mancata conoscenza, da parte dell'imputato, della pendenza del processo, è immediatamente ricorribile per cassazione per violazione di legge, quantomeno in relazione alla determinazione della durata delle ricerche dell'imputato, operando, in ordine al predetto provvedimento, la garanzia sancita dall'art. 111, comma 7, Cost., riguardante i provvedimenti giurisdizionali aventi natura decisoria e capacità di incidere, in via definitiva, su situazioni giuridiche di diritto soggettivo. (In motivazione, la Corte ha evidenziato la natura "bifronte" della sentenza in esame, recante, sia una pronuncia di improcedibilità virtualmente conclusiva, sia una "vocatio in iudicium" a udienza predefinita in caso di rintraccio dell'imputato).
Cass. civ. n. 19109/2024
La restituzione degli atti al pubblico ministero, prevista dall'art. 423, comma 1 bis, cod. proc. pen. come rimedio alla permanente difformità fra l'imputazione formulata dalla pubblica accusa e quella ritenuta dal giudice dell'udienza preliminare, prevale sulla possibilità per il medesimo giudice di riqualificare il fatto all'atto dell'emissione del decreto che dispone il giudizio, in tal modo garantendosi, fin da subito, la corretta instaurazione del giudizio e il pieno esplicarsi del diritto di difesa dell'imputato, anche in relazione all'accesso ai riti deflattivi.
Cass. civ. n. 18862/2024
In tema di affidamento in prova al servizio sociale con obbligo di soggiorno in un comune diverso da quello in cui si celebra il processo, sussiste il legittimo impedimento a comparire dell'imputato nel solo caso in cui la sussistenza di tale obbligo sia comunicata al giudice prima delle formalità di apertura del dibattimento o se risulti dagli atti, sicché, ove sia resa nota al predetto la mera sottoposizione alla misura, deve ritenersi legittima la conseguente dichiarazione di assenza.
Cass. civ. n. 18819/2024
L'accertamento dell'esistenza di una causa di giustificazione (nella specie, legittima difesa) determina l'assoluzione dell'imputato non "perché il fatto non sussiste", ma "perché il fatto non costituisce reato", formula che comporta l'esclusione sia della condanna alle spese del querelante, sia della configurabilità del risarcimento del danno in favore dell'imputato, difettando l'elemento soggettivo della colpa grave.
Cass. civ. n. 17532/2024
In tema di reati divenuti perseguibili a querela per effetto della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ove sia decorso il termine per proporre la querela di cui all'art. 85 del d.lgs. citato, è consentito al pubblico ministero di modificare l'imputazione mediante la contestazione, in udienza, di un'aggravante che renda il reato procedibile d'ufficio. (In motivazione la Corte ha precisato che non si è realizzato alcun effetto preclusivo definitivo che imponga al giudice una pronuncia "ora per allora", dato che, nel caso di declaratoria di improcedibilità, a differenza dell'ipotesi di estinzione del reato, anche i fatti sopravvenuti assumono rilievo e i requisiti della pronuncia vanno accertati nel momento in cui la stessa deve essere resa).
Cass. civ. n. 16481/2024
In assenza di un'espressa dichiarazione di conservazione dell'efficacia degli atti a contenuto probatorio contenuta nel provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricusazione o in quello, ad esso successivo, emesso in sede rinvio a seguito di annullamento, gli atti precedentemente compiuti dal giudice astenutosi o ricusato devono ritenersi inefficaci.
Cass. civ. n. 16354/2024
Il provvedimento di separazione del processo conseguente ad astensione per taluni soltanto dei capi di imputazione, emesso prima dell'autorizzazione all'astensione da parte del presidente della Corte di appello, è astrattamente abnorme, in quanto idoneo a determinare una stasi del processo oggetto di separazione nel caso in cui la richiesta non sia accolta, sicché la separazione così motivata di alcune posizioni si pone al di fuori dall'ambito applicativo dell'art. 18 cod. proc. pen., dovendosi inquadrare, piuttosto, nel contesto dell'istituto processuale dell'astensione, atteso che costituisce rimedio legittimo, nonché utile per far fronte alla diversità di situazioni decisorie venutesi a creare.
Cass. civ. n. 16315/2024
La notifica dell'atto introduttivo del giudizio presso il difensore di ufficio, a seguito dell'omesso ritiro da parte dell'imputato residente all'estero della raccomandata inviatagli ai sensi dell'art. 169, comma 1, cod. proc. pen., del perfezionamento di tale notificazione per compiuta giacenza, e della mancanza di un domicilio dichiarato o eletto nel territorio dello Stato, non consente di dichiarare l'assenza dell'imputato ai sensi dell'art. 420-bis, cod. proc. pen., in difetto di elementi dai quali desumere che egli abbia avuto effettiva conoscenza del processo ovvero se ne sia volontariamente sottratto.
Cass. civ. n. 16131/2024
In tema di impugnazioni, la previsione di cui all'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., trova applicazione unicamente nel caso in cui l'imputato sia stato dichiarato assente e non sia comparso nell'intero corso del giudizio di primo grado. (In motivazione la Corte ha precisato che la "ratio" della disposizione risiede nell'esigenza di consentire a colui che non abbia preso parte nemmeno a un udienza un più ampio margine temporale per interloquire, in ordine all'eventuale impugnazione, col difensore che lo ha rappresentato in sua assenza).
Cass. civ. n. 15865/2024
In tema di impugnazione di sentenza pronunziata nei confronti di imputato assente, la nomina del difensore di fiducia contenuta nella richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato depositata contestualmente all'impugnazione non è equipollente allo specifico mandato richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., poiché la mera nomina non conferisce al difensore la legittimazione a impugnare.
Cass. civ. n. 15124/2024
In tema di rescissione del giudicato, la mancata conoscenza del processo celebrato in assenza assume rilievo per l'esperibilità del rimedio di cui all'art. 629-bis cod. proc. pen. solo qualora sia "incolpevole", dovendosi, invece, ritenere sussistenti profili di colpa nel caso in cui l'indagato o l'imputato, pur a fronte della nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, erroneamente eseguita al difensore in qualità di domiciliatario, non si sia attivato autonomamente per mantenere col predetto i contatti periodici essenziali per essere informato dello sviluppo del procedimento.
Cass. civ. n. 13714/2024
In tema di appello avverso sentenza emessa in esito a giudizio abbreviato, non trova applicazione il disposto di cui all'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., che prescrive uno specifico mandato a impugnare con riguardo all'imputato giudicato in assenza, nel caso in cui la definizione con rito alternativo sia stata richiesta dal difensore munito di procura speciale, posto che, in tale eventualità, non sussistono dubbi sulla conoscenza del procedimento da parte dell'imputato, dovendo lo stesso ritenersi presente ex art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha ritenuto irrilevante che l'imputato, nella sentenza di primo grado, fosse stato erroneamente indicato assente).
Cass. civ. n. 9426/2024
In tema di impugnazioni, il disposto di cui all'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non è applicabile al giudizio di cassazione, nel caso in cui formi oggetto del gravame l'ordinanza dichiarativa dell'assenza dell'imputato. (In motivazione, la Corte ha precisato che gli oneri di allegazione previsti, a pena d'inammissibilità, dalla norma non operano per l'impugnazione avverso le ordinanze, pur se impugnate unitamente alla sentenza, ex art. 586 cod. proc. pen.).
Cass. civ. n. 5212/2024
Ai fini della decorrenza del termine quinquennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, nei casi previsti dall'art. 2947, comma 3, secondo periodo, c.c., nella nozione di sentenza penale irrevocabile deve ritenersi compresa anche quella di non luogo a procedere ex art.425 c.p.p., in coerenza con la ratio della disposizione citata di escludere l'effetto - più favorevole per il danneggiato - dell'applicazione del termine prescrizionale più ampio previsto per il reato, nei casi in cui il procedimento penale per gli stessi fatti causativi di responsabilità civile non abbia avuto un esito fausto per il danneggiato.
Cass. civ. n. 3356/2024
emergenziale "cartolare" in rito camerale ordinario - Imputato detenuto - Mancata richiesta di partecipare all’udienza - Obbligo di traduzione - Esclusione. In tema di impugnazioni, nel vigore della disciplina emergenziale pandemica, l'istanza di trattazione orale formulata dal difensore nel procedimento d'appello avverso la sentenza emessa in primo grado in sede di giudizio abbreviato, determina la conversione del rito emergenziale "cartolare" in rito camerale ordinario, ma non anche l'obbligo di traduzione dell'imputato detenuto che non abbia espresso la volontà di partecipare all'udienza. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la nullità della sentenza d'appello, ritenendo corretta la celebrazione del rito in assenza dell'imputato).
Cass. civ. n. 3057/2024
In tema di rescissione di giudicato, non è esperibile il rimedio di cui all'art. 629-bis cod. proc. pen. nel caso di omessa comunicazione alle parti del provvedimento di differimento di udienza, trattandosi di nullità che, non rientrando tra quelle relative alla "vocatio in iudicium", deve essere eccepita nel giudizio di merito con gli ordinari mezzi di impugnazione. (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso ex art. 629-bis cod. proc. pen. basato sull'omessa notifica al difensore, ex art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen., del verbale di udienza con indicazione della data di rinvio, a seguito dell'accoglimento dell'istanza fondata sul legittimo impedimento del medesimo).
Cass. civ. n. 1937/2024
In tema di impugnazioni, gli oneri formali previsti a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., come novellato dall'art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, si applicano anche al ricorso per cassazione che contesti la legittimità dell'ordinanza dichiarativa dell'assenza dell'imputato.
Cass. civ. n. 1283/2024
La restituzione nel termine per proporre impugnazione, ai sensi dell'art. 175, comma 2.1, cod. proc. pen, introdotto dall'art. 11, comma 1, lett. b), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, deve essere accordata nei casi di assenza dichiarata legittimamente - quando non fondata su elementi di certezza, ma ritenuta provata dal giudice, ovvero derivante da sottrazione volontaria - allorché l'imputato provi di non aver avuto conoscenza della pendenza del giudizio e di non aver potuto proporre impugnazione senza sua colpa.
Cass. civ. n. 1270/2024
La mancanza assoluta di motivazione della sentenza in relazione a un capo d'imputazione non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante, senza che ciò comporti la privazione per l'imputato di un grado del giudizio.
Cass. civ. n. 321/2024
La previsione dell'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen. si applica anche nel procedimento che si instaura a seguito della presentazione di un'istanza di ricusazione, sicché il legittimo impedimento del difensore costituisce una causa di rinvio che, se disattesa, dà luogo alla nullità dell'udienza camerale.
Cass. civ. n. 51681/2023
L'assoluzione pronunciata ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen. esclude sia la condanna alle spese del querelante ai sensi dell'art. 427, comma 1, cod. proc. pen., sia la configurabilità della lite temeraria, con conseguente risarcimento del danno a norma dell'art. 427, comma 3, cod. proc. pen., difettando "in re ipsa" l'elemento soggettivo della colpa grave, posto che il quadro probatorio incerto è idoneo a prospettare una possibilità di colpevolezza.
Cass. civ. n. 50426/2023
In tema di impugnazioni, la sentenza di non doversi procedere ex art. 420-quater cod. proc. pen. per mancata conoscenza, da parte dell'imputato, della pendenza del processo, per il principio di tassatività dei mezzi d'impugnazione, non è ricorribile per cassazione, fintantoché non sia spirato il termine previsto dall'art. 159, ultimo comma, cod. pen., trattandosi di pronunzia revocabile, di natura sostanzialmente interlocutoria, per la quale non opera la garanzia sancita dall'art. 111, comma 7, Cost., riguardante i soli provvedimenti giurisdizionali aventi natura decisoria e capacità di incidere, in via definitiva, su situazioni giuridiche di diritto soggettivo. (In motivazione, la Corte ha precisato che all'erronea dichiarazione di assenza potrà porsi rimedio chiedendo, dinanzi al giudice che l'ha pronunciata, la revoca della sentenza emessa ex art. 420-quater cod. proc. pen.).
Cass. civ. n. 49935/2023
Ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, l'aumento di pena per la recidiva che integri una circostanza aggravante ad effetto speciale non rileva se la stessa sia stata oggetto di contestazione suppletiva dopo la decorrenza del termine di prescrizione previsto per il reato come originariamente contestato.
Cass. civ. n. 49654/2023
Nel giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, l'imputato detenuto che voglia partecipare all'udienza deve richiederlo a mezzo del proprio difensore, non essendo consentito né previsto che possa provvedervi personalmente.
Cass. civ. n. 49315/2023
In tema di impugnazioni, nel caso in cui il giudizio di appello sia stato trattato con procedimento camerale non partecipato e non sia stata avanzata tempestiva istanza di partecipazione ex art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen., l'imputato appellante non può considerarsi "giudicato in assenza", in quanto, in tal caso, il processo è celebrato senza la fissazione di un'udienza alla quale abbia diritto di partecipare, sicché, ai fini della presentazione del ricorso per cassazione, lo stesso non potrà beneficiare dell'aumento di quindici giorni del termine per l'impugnazione previsto dall'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 46880/2023
In presenza di una condotta dell'imputato tale da richiedere un approfondimento dell'attività dibattimentale per la definitiva qualificazione dei fatti contestati, è legittima la contestazione, nel decreto che dispone il giudizio, di imputazioni alternative, costituite dall'indicazione di più reati o di fatti alternativi, in quanto tale metodo, ponendo l'imputato nella condizione di conoscere esattamente le linee direttrici sulle quali si svilupperà il dibattito processuale, risponde ad un'esigenza della difesa.
Cass. civ. n. 46795/2023
In tema di rescissione del giudicato, l'essere stato il soggetto sottoposto a misura cautelare, durante la cui esecuzione sia evaso - avendo, peraltro, nominato un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio - costituisce indice di effettiva conoscenza del processo tale da legittimare il giudizio in assenza, in mancanza della allegazione di specifici elementi indicativi di uno stato di "incolpevole ignoranza" del processo medesimo, per la cui sussistenza non è sufficiente evocare la mancata notifica dell'atto di "vocatio in iudicium" contenente l'accusa, invero già cristallizzata nel titolo cautelare (Fattispecie antecedente all'entrata in vigore dell'art. 165, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 10, comma 1, lett. s, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150).
Cass. civ. n. 46491/2023
L'omessa allegazione del decreto di citazione per il giudizio di appello alla comunicazione inoltrata a mezzo p.e.c. al difensore domiciliatario, determina una nullità d'ordine generale insanabile, in quanto non consente all'imputato di avere contezza di tutti gli elementi fondamentali per una corretta "vocatio in ius". (Nella specie la Corte, stante la mancata partecipazione dell'imputato e del difensore al giudizio d'appello, ha ritenuto inficiato lo svolgimento del processo, in quanto la comunicazione riportava la data di udienza e il numero di ruolo del procedimento, senza alcuna indicazione dell'orario e del luogo di celebrazione dell'udienza, nonché del giudice dinanzi al quale la stessa si sarebbe tenuta).
Cass. civ. n. 46173/2023
L'imputato sottoposto all'obbligo di dimora che abbia tempestivamente manifestato, in qualunque modo, la volontà di comparire ha diritto di presenziare all'udienza camerale che si svolge in un comune diverso, sicché la mancata autorizzazione ad allontanarsi determina la nullità della sentenza emessa in esito a giudizio celebrato in sua assenza. (Fattispecie relativa a giudizio camerale di appello avverso decisione emessa all'esito di rito abbreviato, in cui l'imputato, dichiarato assente nonostante fosse soggetto a misura limitativa della libertà personale, aveva manifestato, già con l'atto di appello, la volontà di comparire all'udienza).
Cass. civ. n. 43835/2023
In tema di impugnazioni, la previsione di cui all'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., che aumenta di quindici giorni i termini per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza, non trova applicazione in caso di appello avverso sentenza emessa in esito a giudizio abbreviato richiesto dal procuratore speciale dell'imputato, da intendersi presente in giudizio ex art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen., in ragione della scelta del rito effettuata, essendo irrilevante che la sentenza lo abbia indicato assente.
Cass. civ. n. 43790/2023
E' affetta da abnormità strutturale e funzionale, in quanto adottata in carenza di potere ed idonea a determinare una situazione di incertezza in ordine alla regolare costituzione del contraddittorio, l'ordinanza con cui il giudice dell'udienza preliminare, dopo aver disposto il rinnovo della notifica dell'avviso di fissazione di tale udienza, in precedenza omesso, alle persone offese, così rimettendole in termine per la costituzione di parte civile, abbia rigettato, all'udienza preliminare nuovamente fissata, la richiesta delle stesse di restituzione nel temine per la costituzione, non riconoscendo loro la qualifica di parti lese.
Cass. civ. n. 42333/2023
In tema di legittimo impedimento a comparire del difensore, l'omessa valutazione, da parte del giudice, dell'istanza di differimento dell'udienza determina il difetto di assistenza dell'imputato, con conseguente nullità assoluta degli atti successivamente compiuti, ivi compresa la sentenza, ai sensi degli artt. 178, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 39205/2023
È abnorme, in quanto determina un'indebita stasi del procedimento, il provvedimento con cui il giudice dell'udienza preliminare dichiara la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per un reato di cui è prevista l'abrogazione differita e dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero per la riformulazione dell'imputazione, posto che l'abrogazione è irrilevante ai fini della validità della contestazione contenuta nella richiesta di rinvio a giudizio, elevata con riguardo a una norma al momento vigente e applicabile. (Fattispecie relativa al reato di cui all'art. 7, commi 1 e 2, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, di cui è prevista l'abrogazione a far data dall'01/01/2024, per effetto del disposto di cui all'art. 1, comma 318, legge 29 dicembre 2022, n. 197). COST., Legge 28/03/2019 num. 26 art. 1, Legge 29/12/2022 num. 197 art. 1 com. 318 PENDENTE
Cass. civ. n. 37711/2023
In tema di disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, la richiesta di trattazione orale formulata dal difensore dell'imputato non può ritenersi implicitamente contenuta nell'istanza di legittimo impedimento del difensore pur se presentata nei quindi giorni liberi antecedenti l'udienza.
Cass. civ. n. 34523/2023
In tema di giudizio in assenza, la mancanza di diligenza dell'imputato nel tenersi informato della celebrazione del processo a proprio carico, dopo l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio effettuata al momento dell'arresto, non integra automaticamente la "volontaria sottrazione alla conoscenza del processo" e non fonda alcuna - non consentita - presunzione di conoscenza della "vocatio in iudicium", la quale deve essere accertata dal giudice in positivo al fine di procedere in assenza, quale conoscenza effettiva, senza inversione del relativo onere probatorio.
Cass. civ. n. 30499/2023
E' causa di nullità a regime intermedio, sanata se non tempestivamente dedotta, l'omessa traduzione all'udienza fissata per la requisitoria del Procuratore Generale dell'imputato detenuto o la sua mancata partecipazione in videocollegamento, posto che l'assenza non lede irreversibilmente il diritto di difesa del predetto, trattandosi di udienza in cui non sono svolte attività rispetto alle quali costui avrebbe avuto la facoltà o il diritto di interloquire. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva escluso la sussistenza di nullità assoluta sul rilievo che l'eccezione relativa alla mancata traduzione non era stata proposta né all'udienza in cui ciò si era verificato, in cui il difensore era presente, né in quelle successive).
Cass. civ. n. 30145/2023
In tema di giudizio abbreviato, nel caso di contestazione "aperta" di un reato permanente, estendendosi la cognizione giudiziale all'intero sviluppo della fattispecie criminosa temporalmente non delimitata, non è necessaria alcuna contestazione suppletiva, né all'imputato spettano le correlate facoltà processuali, in relazione al protrarsi della condotta fino alla sentenza, essendo invece la modifica dell'imputazione ex art. 516 cod. proc. pen. necessaria nell'opposto caso di contestazione "chiusa". (Fattispecie in cui la Corte, con riferimento a contestazione di maltrattamenti "aperta", ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la condanna per le condotte maltrattanti oggetto di una querela integrativa).
Cass. civ. n. 27875/2023
In tema di legittimo impedimento a comparire, sussiste a carico dell'imputato, per ragioni di lealtà processuale e in funzione dell'osservanza dei tempi del giusto processo, l'onere di tempestiva comunicazione della sua concomitante citazione per altro processo dinanzi a diversa autorità giudiziaria. (Fattispecie relativa ad imputato che aveva formulato istanza di rinvio all'udienza nonostante fosse a conoscenza del concomitante impegno da diversi mesi, in cui la Corte ha precisato che l'onere del predetto tende a prevenire condotte dilatorie e ad evitare disagi a testimoni, parti civili, consulenti e periti, eventualmente anch'essi citati per l'udienza).
Cass. civ. n. 27134/2023
E' inammissibile la richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen. nel caso in cui le questioni di nullità relative alla dichiarazione di assenza siano state devolute, esaminate e disattese dal giudice del merito, nonché, in difetto di ricorso per cassazione, sanate dal giudicato. (In motivazione, la Corte ha chiarito che trattasi di mezzo di impugnazione straordinario, finalizzato a travolgere il giudicato a fronte dell'accertata violazione dei diritti partecipativi dell'imputato al giudizio e, pertanto, non esperibile laddove le situazioni addotte a sostegno della mancata conoscenza del processo siano già state devolute nel giudizio di merito).
Cass. civ. n. 25287/2023
La persona offesa del reato può essere restituita nel termine per la costituzione di parte civile che non abbia potuto rispettare per caso fortuito o forza maggiore, in quanto, in armonia con le accresciute garanzie di partecipazione al processo penale alla stessa riconosciute dalla giurisprudenza costituzionale e convenzionale, deve ritenersi che l'art. 175 cod. proc. pen. non faccia esclusivo riferimento alle parti in senso tecnico, trattandosi, peraltro, di norma applicabile anche nella fase delle indagini preliminari, nella quale non vi sono ancora parti, ma solo soggetti del procedimento.
Cass. civ. n. 25278/2023
In caso di eccezione di incompetenza per territorio formulata dalla difesa dinanzi al giudice dell'udienza preliminare, non è abnorme il decreto che dispone il giudizio emesso da quest'ultimo senza motivare in ordine al rigetto di tale eccezione, posto che il provvedimento non è reso in difetto di potere, né determina una stasi del procedimento, sicché è inammissibile il ricorso per cassazione proposto nei suoi confronti, potendolosi impugnare eventualmente in via differita, in uno alla sentenza, ai sensi dell'art. 586 cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 19336/2023
L'imputato che rilascia al difensore procura speciale per definire il giudizio con il concordato in appello acconsente implicitamente a che l'udienza camerale di trattazione del processo si svolga in sua assenza, sicché non deve essere tradotto ove sia detenuto e non abbia chiesto espressamente di essere sentito, né deve essere ascoltato dal magistrato di sorveglianza, ove sia ristretto in luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice che procede.
Cass. civ. n. 15405/2023
Il rinvio del dibattimento disposto su richiesta del responsabile civile non determina la sospensione del corso della prescrizione, nel caso in cui la difesa dell'imputato, limitandosi a "nulla opporre", non abbia espressamente acconsentito all'istanza di differimento.
Cass. civ. n. 9314/2023
In tema di citazione a giudizio, il fatto deve ritenersi enunciato in forma chiara e precisa quando i suoi elementi strutturali e sostanziali sono descritti in modo tale da consentire un completo contraddittorio e il pieno esercizio del diritto di difesa da parte dell'imputato, che viene a conoscenza della contestazione non solo per il tramite del capo d'imputazione, ma anche attraverso gli atti che fanno parte del fascicolo processuale. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso la genericità o l'indeterminatezza di un'imputazione che collocava il contestato episodio di violenza sessuale in un arco temporale di ventidue giorni).
Cass. civ. n. 7340/2023
In tema di disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da COVID-19, è legittima, nel giudizio cartolare d'appello, la richiesta di partecipazione all'udienza formulata dall'imputato detenuto personalmente e non per il tramite del difensore, non essendo sanzionata con l'inammissibilità o con l'irricevibilità la difformità dal modello legale di cui all'art. 23-bis, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, in legge 18 dicembre 2020, n. 176, sicché il mancato accoglimento della richiesta determina la nullità dell'udienza e della conseguente sentenza per violazione del diritto alla partecipazione, quale garanzia del giusto processo ex artt. 111 Cost. e 6, comma 3, lett. c), d) ed e), Convenzione EDU.
Cass. civ. n. 4591/2023
Il difensore che, in data successiva alla formazione del calendario di udienza, accetti un nuovo incarico non può invocare il legittimo impedimento nella data di una delle udienze già previste, poiché l'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen. intende apprestare tutela solo agli impedimenti che sopravvengono all'atto di nomina e accettazione del mandato difensivo. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che, ai sensi dell'art. 477, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il calendario delle udienze non è più un atto "neutro", ma uno strumento organizzativo normativamente previsto, per cui la conferma della previsione di un'udienza, già ivi indicata, non può intendersi come impedimento sopravvenuto rispetto al momento in cui il calendario è stato formato).
Cass. civ. n. 3048/2023
Ai fini della dichiarazione di assenza, non può ritenersi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio, da parte dell'indagato, presso il difensore d'ufficio che abbia accettato la domiciliazione ai sensi dell'art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen., in difetto di altri elementi indicativi dell'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il domiciliatario e il proprio assistito a dimostrazione della sua effettiva conoscenza del processo ovvero della sua volontaria sottrazione ad esso.
Cass. civ. n. 2318/2023
Non costituisce legittimo impedimento a comparire dell'imputato la sottoposizione alla misura coercitiva di cui all'art. 282-ter cod. proc. pen., atteso che le relative prescrizioni di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza fisica da tali luoghi o dalla persona offesa, anche se disposte cumulativamente, non comportano una limitazione della libertà di movimento del soggetto gravato che abbia carattere assoluto, da doversi ritenere sussistente anche nel contesto "protetto" dell'udienza, neppure nei casi di prevista partecipazione ad essa della persona offesa, sicché non si pone alcuna esigenza di autorizzare l'imputato a presenziare al dibattimento.
Cass. civ. n. 2078/2023
Ai fini della dichiarazione di assenza ex art. 420-bis cod. proc. pen., nella formulazione antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non può ritenersi presupposto idoneo la sola corretta dichiarazione dello stato di latitanza che, costituendo un mero indice legale di conoscenza del procedimento, non sostituisce, né elimina l'esigenza di una verifica, in concreto, dell'effettiva conoscenza da parte dell'imputato.
Cass. civ. n. 1585/2023
In tema di impugnazioni, la previsione di cui all'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., che aumenta di quindici giorni i termini per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza, non trova applicazione per il ricorso in cassazione avverso le pronunce rese all'esito di giudizio di appello celebrato in udienza camerale non partecipata nel vigore del rito emergenziale di cui all'art. 23-bis del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, se la dichiarazione di assenza non sia stata effettuata nelle modalità previste agli artt. 420 e 420-bis cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 1209/2023
All'imputato non comparso senza allegare alcun legittimo impedimento, di cui non sia stata dichiarata l'assenza, deve essere data comunicazione del rinvio dell'udienza, la cui omissione non integra un'ipotesi di mancata citazione, ma dà luogo a una nullità di ordine generale a regime intermedio, da eccepire nella prima occasione processuale utile.
Cass. civ. n. 809/2023
In tema di sentenza di non doversi procedere ex art. 420-quater cod. proc. pen., la circostanza che l'imputato abbia nominato un difensore di fiducia nel corso delle indagini preliminari ed abbia eletto domicilio presso il suo studio non costituisce indice dell'effettiva conoscenza della pendenza del processo e della "vocatio in iudicium" notificata presso il domiciliatario, quando il difensore abbia rinunciato al mandato a seguito della definitiva perdita di contatti con l'imputato. (In motivazione la Corte ha, altresì, statuito che la negligenza informativa dell'imputato - che non abbia mantenuto i contatti con il proprio difensore e si sia reso di fatto irreperibile - non costituisce di per sé prova della volontaria sottrazione alla conoscenza della pendenza del processo, valorizzabile ex art. 420-bis, comma 3, cod. proc. pen.).
Cass. civ. n. 437/2023
In tema di impedimento a comparire, l'onere della prova grava sull'imputato che, ove alleghi un certificato di ricovero privo di indicazioni circa la patologia e la durata della malattia, non può dedurre ragioni di "privacy", la cui normativa tutela la riservatezza del privato e non può essere invocata da chi abbia interesse a documentare un impedimento, sicché è legittimo il provvedimento con cui il giudice rigetti la richiesta di rinvio. (Fattispecie relativa a udienza di sorveglianza, alla quale il condannato aveva chiesto di presenziare).
Cass. civ. n. 14577/2022
In tema di rescissione del giudicato, la nomina di un difensore di fiducia, avvenuta dopo che, nella fase delle indagini preliminari, l'indagato abbia eletto domicilio presso il difensore d'ufficio, costituisce indice di effettiva conoscenza del processo, che legittima la sua celebrazione in assenza, salva la possibilità, per il condannato, di allegare circostanze di fatto che inducano a ritenere che, nonostante la nomina di un difensore fiduciario, non vi sia stata conoscenza della celebrazione del processo e che ciò non sia dipeso da colpevole disinteresse per la vicenda processuale.
Cass. pen. n. 4694/2018
Il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione e dichiara l'efficacia degli atti precedentemente compiuti dal giudice astenuto, ai sensi dell'art. 42, comma 2, cod. proc. pen., non è impugnabile, ma il giudice designato in sostituzione può, nel contraddittorio delle parti, dichiarare l'inutilizzabilità di singoli atti compiuti dal giudice precedente.
Cass. pen. n. 10160/2015
In assenza di una espressa dichiarazione di conservazione di efficacia degli atti nel provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricusazione, gli atti compiuti in precedenza dal giudice astenutosi o ricusato devono considerarsi inefficaci. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che legittimamente il Gip, subentrato a quello astenutosi, avesse disposto con decreto l'archiviazione del procedimento dichiarando inammissibile l'opposizione della persona offesa, senza aver prima revocato il provvedimento - adottato dal precedente giudice prima di astenersi - di fissazione dell'udienza camerale a seguito dell'opposizione).
Cass. pen. n. 34560/2014
L'accoglimento della dichiarazione di astensione del giudice comporta il divieto per il medesimo di compiere qualsiasi atto del procedimento, in quanto l'art. 42, comma primo, c.p.p., al fine di evitare ogni concreta influenza nel procedimento, lo priva del potere di esercitare qualunque potestà giurisdizionale, con la conseguenza che ogni sua decisione, quale che ne sia il contenuto, risulta inficiata dal vizio di capacità del giudice, integrante la nullità assoluta di ordine generale prevista dagli artt. 178, comma primo, lett. a) e 179, comma primo, c.p.p. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza di appello emessa da collegio composto anche da un consigliere già autorizzato ad astenersi).
Cass. pen. n. 23122/2011
La violazione del divieto, ex art. 42, comma primo, c.p.p., per il giudice la cui ricusazione sia stata accolta, di compiere alcun atto del procedimento comporta rispettivamente la nullità, ex art. 178, lett. a) c.p.p., delle decisioni ciononostante pronunciate e l'inefficacia di ogni altra attività processuale, mentre la violazione del divieto, ex art. 37, comma secondo, c.p.p., per il giudice solo ricusato, di pronunciare sentenza, comporta la nullità di quest'ultima solo ove la ricusazione sia successivamente accolta, e non anche quando la ricusazione sia rigettata o dichiarata inammissibile. (In motivazione la Corte ha precisato che il rispetto del divieto di pronunciare sentenza costituisce in ogni caso un preciso dovere deontologico del magistrato ricusato).
Cass. pen. n. 36072/2007
Non viola il disposto di cui all'art. 42, comma primo, c.p.p., secondo cui, in caso di avvenuto accoglimento della dichiarazione di astensione o di ricusazione, il giudice non può compiere alcun atto del procedimento, il fatto che, essendo stata accolta la ricusazione del presidente del tribunale, questi, esercitando le prerogative proprie della sua funzione, abbia poi provveduto alla nomina del collegio davanti al quale deve proseguire il giudizio nell'ambito del quale la ricusazione è stata proposta.
Cass. pen. n. 25724/2004
Non è impugnabile il provvedimento col quale, accolta la dichiarazione di astensione o ricusazione, si individuino gli atti compiuti precedentemente dal giudice astenuto o ricusato, idonei a conservare efficacia.
Cass. pen. n. 23262/2003
Deve escludersi ogni ipotesi di invalidità al provvedimento del presidente del tribunale che, accolta la dichiarazione di astensione, rinvii la indicazione degli atti meritevoli di conservare efficacia ad un altro provvedimento, in quanto l'art. 42 c.p.p. prevede una decisione intrinsecamente unitaria e coerente, che però può essere adottata anche in una sequenza ravvicinata, qualora ciò si giustifichi in relazione alla complessità dell'operazione di selezione degli atti compiuti in precedenza dal giudice astenutosi (nel caso di specie, l'indicazione degli atti è avvenuta il giorno successivo).
Cass. pen. n. 23261/2003
Il provvedimento che dichiara ex art. 42, comma 2, c.p.p., se ed in quale parte gli atti compiuti dal giudice astenutosi conservino efficacia non deve essere necessariamente contestuale all'accoglimento della dichiarazione di astensione, in quanto mentre quest'ultima deve essere effettuata con la maggiore celerità possibile — anche per evitare dubbi di imparzialità del giudizio — il provvedimento che decide la sorte degli atti posti in essere dal giudice astenuto ex art. 42, comma 2, c.p.p. può ben richiedere, soprattutto nell'ipotesi di processi obiettivamente complessi, uno studio approfondito degli atti che non incide sulla ratio dell'art.42 c.p.p., il quale concerne una decisione intrinsecamente unitaria e coerente che può ben essere, quindi, adottata anche in sequenza ravvicinata, ove questa sia giustificata da diversi tempi di ponderazione. (Nella specie il provvedimento in ordine all'efficacia degli atti compiuti dal giudice astenuto — che aveva riconosciuto piena validità agli atti compiuti da quest'ultimo — era stato depositato il giorno successivo a quello del deposito del provvedimento di accoglimento della dichiarazione di astensione).
Cass. pen. n. 4227/1997
Sono validi gli atti compiuti dal giudice astenutosi, della cui sorte (validità o invalidità) non è fatta menzione nel provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione. (Fattispecie relativa a provvedimento di sospensione dei termini di custodia cautelare adottato da collegio del quale faceva parte un giudice poi astenutosi).
Cass. pen. n. 2799/1997
Qualora il presidente di un tribunale abbia accolto la dichiarazione di astensione formulata dal presidente di un collegio giudicante costituito nell'ambito del medesimo tribunale, spetta allo stesso presidente del tribunale, e non al nuovo collegio giudicante, indicare, ai sensi dell'art. 42, comma 2, c.p.p., se e in quale parte gli atti compiuti precedentemente conservino efficacia, cioè possano essere mantenuti nel fascicolo per il dibattimento, ferma restando, poi, la competenza esclusiva del collegio giudicante a statuire in merito alla loro utilizzabilità effettiva, ai fini del decidere, sulla scorta di quanto previsto dall'art. 511 c.p.p., in relazione all'art. 525 stesso codice.
Cass. pen. n. 1276/1997
Dopo l'accoglimento della dichiarazione di astensione del giudice (nella specie di componente di organo collegiale), quest'ultimo non può compiere alcun atto del procedimento e, pertanto, non può neanche declinare la propria competenza in ordine ad esso, in quanto l'art. 42, comma primo, c.p.p., al fine di evitare ogni concreta influenza del giudice astenuto nella vicenda processuale, lo priva del potere di esercitare qualsiasi potestà giurisdizionale nel procedimento: onde ogni sua decisione, quale che ne sia il contenuto, risulterebbe inficiata da vizio di capacità del giudice, e pertanto da nullità assoluta e insanabile. (Fattispecie relativa a procedimento penale militare, al quale la S.C. ha ritenuto integralmente applicabile il regime del diritto processuale ordinario, sia in forza del principio di complementarietà della disciplina del processo militare, di cui all'art. 261 c.p.m.p., sia in virtù dello specifico ed espresso rinvio ad essa dell'art. 288 stesso codice).