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Cassazione penale Sez. II sentenza n. 21984 del 8 maggio 2017

Cassazione penale Sez. II sentenza n. 21984 del 8 maggio 2017

Testo massima n. 1

La notificazione ai sensi dell’art 157, comma ottavo, cod. proc. pen., mediante deposito nella casa comunale seguita dalla comunicazione all’interessato a mezzo del servizio postale, si perfeziona con la ricezione della lettera raccomandata spedita dall’ufficiale giudiziario, in difetto della cui prova la notificazione stessa deve considerarsi nulla. [ Nella fattispecie, la Corte, rilevata la mancanza in atti dell’avviso di ricevimento della lettera raccomandata concernente la notificazione all’imputato, secondo le modalità dell’art. 157, comma ottavo, cit., dell’avviso di deposito della sentenza di primo grado, ha ritenuto che ricorresse una nullità a regime intermedio, inficiante, in quanto ritualmente eccepita, altresì il decreto di citazione in appello e la sentenza emessa ad esito del relativo giudizio ].

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