14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 28391 del 8 giugno 2017
Testo massima n. 1
Il riconoscimento fotografico compiuto nel corso delle indagini preliminari è prova pienamente utilizzabile ed idonea a fondare l’affermazione di penale responsabilità, anche se non seguita da una formale ricognizione dibattimentale, purché, attraverso l’acquisizione dell’album fotografico, il giudicante sia posto in grado di apprezzare compiutamente l’affidabilità del risultato probatorio, verificando in particolare il numero e la qualità delle fotografie sottoposte al dichiarante e le caratteristiche fisionomiche sia della persona riconosciuta che delle altre.
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