Cass. civ. n. 4822 del 23 febbraio 2024

Testo massima n. 1


TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI Accertamento sintetico - Previgente art. 38, comma 5, d.P.R. n. 600 del 1973 - Determinazione reddito netto - Spese per incrementi patrimoniali - Coincidenza temporale - Presunzione legale relativa - Prova contraria del contribuente.


In tema di accertamento sintetico, l'art. 38, comma 5, d.P.R. n. 600 del 1973 (nel testo anteriore alla modifica ex art. 22 d.l. n. 78 del 2010) secondo cui, nella determinazione del reddito complessivo netto, la spesa per incrementi patrimoniali rilevata dall'amministrazione finanziaria si presume sostenuta con redditi conseguiti in quote costanti nell'anno in cui è stata effettuata e nei quattro precedenti, contempla una presunzione iuris tantum, fermo restando per il contribuente l'onere di provare che il maggior reddito accertato è costituito, in tutto o in parte, da redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 25104 del 2014

Normativa correlata

DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 com. 5 CORTE COST.
DM min. EFI 24/12/2012 art. 5

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