Cass. pen. n. 19200 del 21 aprile 2017

Testo massima n. 1


Nel caso di intercettazione telefonica "a cornetta sollevata", la registrazione dei colloqui fra presenti, casualmente ascoltati nel corso di un'intercettazione telefonica ritualmente autorizzata, anche prima dell'inizio della conversazione, è utilizzabile, non solo per l'applicazione di una misura cautelare, ma anche ai fini del giudizio.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

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