Cass. pen. n. 7925 del 17 febbraio 2017
Testo massima n. 1
Il provvedimento con cui è disposta la sostituzione della misura cautelare con altra più grave ex art. 276 cod. proc. pen., non è immediatamente ricorribile per cassazione, ai sensi dell'art. 311, comma secondo, dello stesso codice, ma è impugnabile solo con l'appello davanti al tribunale della libertà, ai sensi del precedente art. 310. (Nella specie, la Corte ha qualificato l'impugnazione come appello, disponendo la trasmissione degli atti al tribunale competente).