Cass. pen. n. 25478 del 22 maggio 2017

Testo massima n. 1


La sospensione dei termini della custodia cautelare disposta, ai sensi dell'art. 304, comma secondo, cod. proc. pen., riguarda non solo i giorni di udienza e quelli di deliberazione della sentenza, ma anche i relativi intervalli temporali e, quindi, i cosiddetti "tempi morti" del processo che non superano il limite della ragionevolezza.

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