Cass. pen. n. 27459 del 1 giugno 2017
Testo massima n. 1
In tema di misure cautelari personali, il provvedimento che ripristina la custodia cautelare in carcere a norma dell'art. 307, secondo comma, lettera b) cod. proc. pen., facendo rivivere quello originario cessato per decorrenza dei termini di fase, è impugnabile dall'interessato non già mediante il riesame bensì con l'appello ex art. 310 cod. proc. pen..