14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 21205 del 3 maggio 2017
Posted at 15:19h
in Massimario
Testo massima n. 1
L’omessa trasmissione al tribunale del riesame di parte degli atti acquisiti al procedimento cautelare determina la caducazione del provvedimento impugnato qualora gli atti non trasmessi siano stati ritenuti determinanti ai fini dell’applicazione della misura cautelare. Spetta all’indagato l’onere di indicare le ragioni per le quali gli atti di cui lamenta la mancata trasmissione siano stati determinanti ai fini dell’applicazione della misura cautelare.
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