Cass. pen. n. 48275 del 20 ottobre 2023
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI - APPELLO - ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO - DECRETO DI CITAZIONE - TERMINE PER IL GIUDIZIO - Disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19 - Giudizio cartolare - Violazione del termine a comparire - Nullità a regime intermedio - Rilevabilità con il ricorso per cassazione - Tardività - Fattispecie.
Nel giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, il mancato rispetto del termine di venti giorni stabilito dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., dando luogo a una nullità di ordine generale relativa all'intervento dell'imputato, è deducibile dal difensore solo con il primo atto utile, sia esso una memoria ovvero le conclusioni ex art. 23-bis legge 18 dicembre 2020, n. 176, sicché l'eccezione proposta con il ricorso per cassazione è tardiva. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sanata la nullità conseguente alla tardività della citazione in appello sul rilievo che il difensore aveva omesso di inviare richiesta di rinvio ovvero di trattazione orale).
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182 com. 2
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 601 com. 3
Legge 18/12/2020 num. 176 art. 1
Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 23 bis