Cass. pen. n. 48347 del 04 ottobre 2023
Testo massima n. 1
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - DECLARATORIA IMMEDIATA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITA' - Sopravvenuta procedibilità a querela del reato a seguito del d.lgs. n. 150 del 2022 - Contestazione suppletiva di aggravante comportante la procedibilità di ufficio - Pronuncia di sentenza ex art. 129 cod. proc. pen. per difetto di querela - Conclusioni delle parti soltanto sulla procedibilità - Conseguenze - Nullità della pronuncia - Ragioni - Fattispecie.
E' affetta da nullità assoluta di ordine generale, per violazione del principio del contraddittorio, la sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. per carenza della prescritta condizione di procedibilità del reato, alla luce del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, nel caso in cui il giudice abbia consentito l'interlocuzione delle parti solo sulla questione della procedibilità, ritenendo irrilevante la modifica dell'imputazione da parte del pubblico ministero mediante la contestazione di un'aggravante idonea, in astratto, a rendere il reato procedibile d'ufficio. (Fattispecie relativa al furto di energia elettrica, in cui la Corte ha precisato che, ai fini della pronuncia di proscioglimento, anche per ragioni di rito introdotte da modifiche normative intervenute nel corso del giudizio, una volta formulata da parte del pubblico ministero la contestazione suppletiva di un'aggravante che avrebbe reso il reato procedibile di ufficio, il giudice non può esimersi dal valutare le acquisizioni istruttorie onde adottare la decisione più favorevole per l'imputato).
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 517 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 519 CORTE COST.
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 85
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 2 com. 1 lett. I PENDENTE