14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 17103 del 5 aprile 2017
Posted at 15:19h
in Massimario
Testo massima n. 1
Nel giudizio abbreviato d’appello, le parti sono titolari di una mera facoltà di sollecitazione del potere di integrazione istruttoria, esercitabile dal giudice “ex officio” nei limiti della assoluta necessità ai sensi dell’art. 603, comma terzo, cod. proc. pen., atteso che in sede di appello non può riconoscersi alle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado.
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]