Cass. civ. n. 4838 del 23 febbraio 2024

Testo massima n. 1


TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI Accertamento con metodo sintetico (cd. redditometro) - Presunzioni relative - Prova contraria - Ammissibilità - Portata.


In tema di imposte sui redditi, l'accertamento del reddito con metodo sintetico, ex art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973, non impedisce al contribuente di dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito, determinato o determinabile sinteticamente, è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta e, più in generale, che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore.

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 21142 del 2016

Normativa correlata

DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 com. 4 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

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