14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 48635 del 23 ottobre 2017
Testo massima n. 1
Il principio dell’immutabilità del giudice, sancito dall’art. 525, secondo comma, cod. proc. pen., non è applicabile alla pronuncia sull’estradizione emessa dalla corte di appello, pertanto, una volta rinviato il giudizio sull’estradabilità ad altra udienza per l’acquisizione di ulteriore documentazione, non è imposta la stessa composizione del collegio, dovendo la pronuncia essere resa in base alla documentazione trasmessa dallo Stato richiedente e a conclusione della discussione orale delle parti, nei limiti entro cui queste ultime intendano sviluppare argomenti ulteriori rispetto a quelli già risultanti dai documenti acquisiti agli atti e prodotti dalla difesa.
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