Cass. civ. n. 12576 del 6 dicembre 1995

Testo massima n. 1


L'obbligazione alternativa, caratterizzata dal potere di libera scelta da parte del creditore, postula l'originario concorso di due o più prestazioni, dedotte in modo disgiuntivo e senza alcun condizionamento, sicché non ne ricorre l'ipotesi allorquando sin dall'inizio si sia previsto che una di esse è dovuta solo nel caso che la prima, dedotta in via principale, sia divenuta impossibile.

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