Art. 1285 – Codice civile – Obbligazione alternativa

Il debitore di un'obbligazione alternativa si libera eseguendo una delle due prestazioni dedotte in obbligazione, ma non può costringere il creditore a ricevere parte dell'una e parte dell'altra [1181].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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