Avvocato.it

Cassazione penale Sez. III sentenza n. 24114 del 16 maggio 2017

Cassazione penale Sez. III sentenza n. 24114 del 16 maggio 2017

Testo massima n. 1

In tema di patrocinio dei non abbienti, l’ammissione al beneficio comporta soltanto, ex art. 4 d.P.R. n. 115 del 2002, l’anticipazione delle spese da parte dello Stato, ma non incide sull’operatività della regola per cui l’imputato soccombente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali – le quali, infatti, sono soggette a recupero da parte dello Stato ex art. 200 del succitato d.P.R. – né sulla sua eventuale condanna, in caso di inammissibilità del ricorso per cassazione dal medesimo proposto, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

[adrotate group=”23″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze