Cass. pen. n. 28628 del 8 giugno 2017

Testo massima n. 1


"Prova nuova", rilevante ai fini della revoca "ex tunc" della misura di prevenzione della confisca, ai sensi dell'art. 28, comma primo, lett. a) D.Lgs. 159 del 2011, è solo quella scoperta (anche se preesistente) dopo che la misura è divenuta definitiva, o quella sopravvenuta rispetto alla conclusione del procedimento di prevenzione, essendosi formata dopo di essa, ma non anche quella deducibile, ma non dedotta, nell'ambito del suddetto procedimento.

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