Cass. pen. n. 25504 del 22 maggio 2017
Testo massima n. 1
Nel periodo intercorrente fra il passaggio in giudicato della sentenza (nella specie, di patteggiamento) e l'inizio della fase di esecuzione della pena, spetta al giudice dell'esecuzione la competenza a decidere sulle questioni relative alle misure cautelari personali ancora in corso, detentive e non detentive, con ordinanza de plano, emessa ai sensi dell'art. 667, comma quarto, cod. proc. pen., suscettibile di opposizione davanti allo stesso giudice.