Cass. pen. n. 48472 del 14 novembre 2023
Testo massima n. 1
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE - Confisca - Tutela dei terzi creditori - Istanza di ammissione del credito allo stato passivo - Decisione fondata su questione di fatto, o di fatto e diritto, rilevata d'ufficio - Omessa sottoposizione al contraddittorio delle parti - Nullità della decisione - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.
In tema di confisca di prevenzione e tutela dei terzi, nel procedimento di ammissione allo stato passivo richiesto dai creditori ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, l'omessa indicazione alle parti di una questione di fatto, oppure mista di fatto e di diritto, rilevata d'ufficio, sulla quale si fondi la decisione, priva le parti stesse del potere di allegazione e di prova sulla questione decisiva e, pertanto, comporta la nullità del provvedimento (c.d. "a sorpresa" o "della terza via") per violazione del diritto di difesa quante volte la parte che se ne dolga prospetti, in concreto, le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio sulla predetta questione fosse stato tempestivamente attivato. (Fattispecie in cui era stata dichiarata la prescrizione presuntiva del diritto di credito vantato dall'opponente solo col provvedimento finale del giudice delegato di non ammissione al passivo dei crediti maturati prima che le società, da lui rappresentate, fossero sottoposte a sequestro di prevenzione).
Massime precedenti
Normativa correlata
Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 52 CORTE COST.
Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 59