Cass. pen. n. 14730 del 30 marzo 2018
Testo massima n. 1
In tema di testimonianza indiretta, i"fatti" cui fa riferimento l'art. 195, comma 1, cod. proc. pen., che impongono l'esame della fonte diretta a semplice richiesta di parte, senza alcun sindacato del giudice, sono solo quelli rappresentati dalla fonte diretta alla fonte de relato e non anche quelli che attengono ai rapporti tra i due soggetti e alle circostanze il cui accertamento è necessario per valutarne la credibilità; in tali casi il nuovo esame della fonte diretta costituisce atto istruttorio che presuppone la puntuale allegazione della parte richiedente di elementi da cui desumere la necessità della verifica domandata.