14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 6969 del 13 febbraio 2018
Testo massima n. 1
L’idoneità a rendere testimonianza implica la capacità di comprensione delle domande e di adeguamento delle risposte, in uno ad una sufficiente memoria circa i fatti oggetto di deposizione ed alla piena coscienza di riferirne con verità e completezza; pertanto non ogni comportamento contraddittorio, ma soltanto una situazione di abnorme mancanza nell’escutendo di ogni consapevolezza in relazione all’ufficio ricoperto determina l’obbligo per il giudice di disporre accertamenti sulla sua idoneità a testimoniare, né questi devono necessariamente avere natura tecnica, ben potendo essere effettuati da parte di soggetti “qualificati”.
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