Cass. pen. n. 14948 del 4 aprile 2018
Testo massima n. 1
In tema di intercettazioni telefoniche, è utilizzabile la trascrizione delle captazioni anche nel caso di mancato preventivo esame dibattimentale della persona che vi ha provveduto su incarico del giudice, poiché il trascrittore di colloqui intercettati non è assimilabile ad un perito, il cui esame è condizionato ai sensi dell'art. 511 cod. proc. pen. alla lettura della relazione, il che implica una attività valutativa che non ricorre nella mera trascrizione delle registrazioni (In motivazione la Corte ha specificato che tuttavia il trascrittore può essere sentito a chiarimenti circa le modalità impiegate e i criteri seguiti nella sua attività).
Testo massima n. 2
In tema di intercettazioni di conversazioni telefoniche o ambientali, la perizia trascrittiva disposta ex art. 268, comma 7, cod. proc. pen. ed espletata successivamente all'udienza fissata per la formazione del fascicolo per il dibattimento ex art. 431 cod. proc. pen. può essere legittimamente depositata nel corso del dibattimento, mediante inserimento nel relativo fascicolo, con conseguente piena utilizzabilità della stessa, senza alcuna violazione del contradditorio attesa la possibilità per il difensore ex art. 491, comma 2, cod. proc. pen. di dedurre, anche tardivamente, le questioni sull'inserimento della perizia nel fascicolo per il dibattimento.
Testo massima n. 3
In tema di intercettazioni telefoniche effettuate in un altro procedimento, nel caso in cui il giudizio immediato venga riunito al giudizio ordinario, l'art. 270 cod. proc. pen., nel richiamare il rispetto delle disposizioni dell'art. 268, commi 6, 7 ed 8, cod. proc. pen. non esige la rinnovazione delle operazioni di trascrizione, i cui risultati possono essere legittimamente utilizzati anche nei confronti degli imputati tratti a giudizio immediato (essendo garantite le prerogative della difesa al momento del deposito degli atti concernenti le intercettazioni).