Cass. civ. n. 4853 del 23 febbraio 2024

Testo massima n. 1


TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ATTRIBUZIONI E POTERI DEGLI UFFICI I.V.A. - ACCESSI, ISPEZIONI, VERIFICHE - AUTORIZZAZIONI Indagini bancarie - Autorizzazione - Finalità - Mancata allegazione ed esibizione all'interessato - Conseguenze - Illegittimità dell'avviso di accertamento - Esclusione - Fondamento.


In tema di indagini bancarie, l'autorizzazione ex art. 51, comma 2, n. 7), d.P.R. n. 633 del 1972, esplica una funzione organizzativa, incidente nei rapporti tra uffici; pertanto, dalla sua mancata allegazione ed esibizione non discende l'illegittimità dell'avviso di accertamento fondato sulle risultanze delle movimentazioni bancarie acquisite, poiché l'illegittimità dell'atto può derivare solo dalla sua materiale assenza e sempre che ne sia derivato un concreto pregiudizio per il contribuente.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 3628 del 2017

Normativa correlata

DPR 26/10/1972 num. 633 art. 51 com. 2 CORTE COST.

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