Cass. pen. n. 48545 del 25 ottobre 2023

Testo massima n. 1


ATTI PROCESSUALI - IN GENERE - Impugnazione del difensore - Deposito telematico dell'atto - Assenza di sottoscrizione digitale - Inammissibilità - Fattispecie.


E' inammissibile l'impugnazione proposta dal difensore con atto in formato digitale privo di sottoscrizione digitale, trasmesso a mezzo di posta elettronica certificata. (Fattispecie relativa al deposito dell'atto di appello da parte del difensore in formato "smime,p7c", inviato da un indirizzo di posta elettronica riconducibile al predetto, in cui la Corte ha precisato che l'utilizzo di tale estensione del file, in assenza di sottoscrizione digitale, non è sufficiente a provarne l'attribuibilità al professionista legittimato).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 32627 del 2022

Normativa correlata

Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 87 bis com. 7
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 87 bis com. 3
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 87 bis com. 4

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