Cass. pen. n. 48545 del 25 ottobre 2023
Testo massima n. 1
ATTI PROCESSUALI - IN GENERE - Impugnazione del difensore - Deposito telematico dell'atto - Assenza di sottoscrizione digitale - Inammissibilità - Fattispecie.
E' inammissibile l'impugnazione proposta dal difensore con atto in formato digitale privo di sottoscrizione digitale, trasmesso a mezzo di posta elettronica certificata. (Fattispecie relativa al deposito dell'atto di appello da parte del difensore in formato "smime,p7c", inviato da un indirizzo di posta elettronica riconducibile al predetto, in cui la Corte ha precisato che l'utilizzo di tale estensione del file, in assenza di sottoscrizione digitale, non è sufficiente a provarne l'attribuibilità al professionista legittimato).
Massime precedenti
Normativa correlata
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 87 bis com. 3
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 87 bis com. 4