Cass. pen. n. 48556 del 14 novembre 2023

Testo massima n. 1


PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE - Art. 444, comma 1, cod. proc. pen. - Modifica introdotta dall’art. 25, comma 1, lett. a), n. 1), d.lgs. n. 150 del 2022 - Accordo sulla applicazione della sanzione amministrativa accessoria - Irrilevanza - Ragioni - Fattispecie.


In tema di patteggiamento, anche a seguito della modifica dell'art. 444, comma 1, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 25, comma 1, lett. a), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha previsto la possibilità di richiedere al giudice di non applicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata, la clausola che determini il contenuto e la durata delle sanzioni amministrative accessorie deve ritenersi come non apposta, non essendo la loro applicazione nella disponibilità delle parti. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza di applicazione della pena per il delitto di omicidio stradale aggravato dallo stato di alterazione dovuto all'uso di alcool o di sostanze stupefacenti, con la quale il giudice, prescindendo dall'accordo delle parti, che prevedeva l'applicazione della sospensione temporanea del titolo abilitativo, aveva disposto, d'ufficio, la più grave sanzione della revoca della patente di guida, prevista in via automatica dall'art. 222, comma 2, cod. strada).

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 39075 del 2016

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 589 bis CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 com. 1 CORTE COST.
Cod. Strada art. 222 com. 2 CORTE COST.
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 25 com. 1 lett. A N1
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 com. 1 CORTE COST.

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