14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 11605 del 14 marzo 2018
Testo massima n. 1
È affetta da nullità generale ex art. 178, comma 1, lett. c ], cod. proc. pen., deducibile in appello ai sensi dell’art. 180 dello stesso codice, e non da abnormità, censurabile mediante ricorso per cassazione, l’ordinanza con cui il giudice accoglie solo in parte la richiesta di integrazione probatoria posta quale condizione dell’istanza di rito abbreviato. [ Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sanata detta nullità in quanto l’imputato, avendo chiesto anche il rito abbreviato non condizionato subordinatamente a quello condizionato, non aveva interesse ad eccepirla ].
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