Cass. pen. n. 3784 del 26 gennaio 2018
Testo massima n. 1
Sussiste l'interesse della parte civile ad impugnare la sentenza di non doversi procedere per particolare tenuità del fatto, pronunciata dal giudice di pace in assenza di attività istruttoria, in quanto il mancato accertamento del fatto, della sua rilevanza penale e della sua attribuibilità all'imputato comporta, ex art. 65-bis cod. proc. pen., che detta pronuncia non abbia efficacia di giudicato nel giudizio civile.