Cass. civ. n. 4864 del 23 febbraio 2024

Testo massima n. 1


TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ENTI NON COMMERCIALI - IN GENERE Enti di tipo associativo - Esercizio di attività commerciale - Possibilità - Natura non commerciale delle attività svolte a favore degli associati - Esenzione ex artt. 148 e 149 TUIR - Presupposti - Onere della prova a carico dell'associazione.


Gli enti di tipo associativo, potendo svolgere anche attività commerciale, non godono di una generale esenzione da ogni prelievo fiscale, ma, per le attività a favore degli associati non considerate commerciali e per le quote associative che non concorrono al reddito complessivo, hanno l'onere di provare i presupposti che giustificano l'esenzione di cui agli artt. 148 e 149 TUIR, secondo gli ordinari criteri stabiliti ex art. 2697 c.c..

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 23167 del 2017

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
DPR 22/12/1986 num. 917 art. 148
DPR 22/12/1986 num. 917 art. 149

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