14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 10523 del 8 marzo 2018
Posted at 15:18h
in Massimario
Testo massima n. 1
Ai fini dell’ammissibilità della richiesta di revisione, possono costituire “prove nuove” ai sensi dell’art. 630, comma 1, lett. c ], cod. proc. pen., quelle che, pur incidendo su un tema già divenuto oggetto di indagine nel corso della cognizione ordinaria, siano fondate su nuove acquisizioni scientifiche e tecniche diverse e innovative, tali da fornire risultati non raggiungibili con le metodiche in precedenza disponibili.
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