Cass. civ. n. 12098 del 22 novembre 2005

Testo massima n. 1


Poiché il testamento olografo può essere revocato dal testatore anche mediante distruzione o lacerazione (art. 684 c.c.), il suo mancato reperimento giustifica la presunzione che il de cuius lo abbia revocato, distruggendolo deliberatamente, con la conseguenza che per vincere tale presunzione occorre provare o che la scheda testamentaria esisteva ancora al momento dell'apertura della successione e che quindi la sua irreperibilità non può farsi risalire al testatore, oppure che quest'ultimo, benché autore materiale della distruzione, non era animato da volontà di revoca.

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