Art. 683 – Codice civile – Testamento posteriore inefficace

La revocazione fatta con un testamento posteriore [682 c.c.] conserva la sua efficacia anche quando questo rimane senza effetto perché l'erede istituito o il legatario è premorto al testatore, o è incapace [592 ss. c.c.] o indegno [463 ss. c.c.], ovvero ha rinunziato all'eredità [519 c.c.] o al legato [649 c.c.].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 8031/2019

La cancellazione del testamento (operata, nella specie, sbarrando a penna il documento nella sua interezza) si configura, al pari della distruzione, come un comportamento concludente avente valore legale, riconducibile in via presuntiva al testatore quale negozio di attuazione e che deve essere giuridicamente qualificato, alla luce dell'art. 684 c.c., revoca tacita del detto testamento. Ne consegue che, qualora ad essere cancellato sia un testamento successivo, contenente la revoca di quello precedente, non trova applicazione l'art. 683 c.c., per il quale, nelle ipotesi dallo stesso indicate, la revocazione fatta con un testamento posteriore conserva la sua efficacia anche quando questo resta senza effetto, ma l'art. 681 c.c., che disciplina il diverso caso della revocazione della revocazione, stabilendo che, in tale eventualità, le disposizioni revocate rivivono.

Cass. civ. n. 27161/2017

La persistenza, ex art. 683 c.c, dell'effetto di revoca delle precedenti disposizioni testamentarie incompatibili, in presenza di un successivo testamento dichiarato inefficace, non opera allorché quest'ultimo sia annullato per incapacità naturale del testatore, difettando in tal caso una valida espressione della volontà testamentaria, che possa consentire il riscontro dell'incompatibilità tra vecchie volontà del "de cuius" e nuove disposizioni, frutto di un procedimento cognitivo e volitivo inficiato a monte dalla patologia psichica.

Cass. civ. n. 12098/2005

Poiché il testamento olografo può essere revocato dal testatore anche mediante distruzione o lacerazione (art. 684 c.c.), il suo mancato reperimento giustifica la presunzione che il de cuius lo abbia revocato, distruggendolo deliberatamente, con la conseguenza che per vincere tale presunzione occorre provare o che la scheda testamentaria esisteva ancora al momento dell'apertura della successione e che quindi la sua irreperibilità non può farsi risalire al testatore, oppure che quest'ultimo, benché autore materiale della distruzione, non era animato da volontà di revoca.

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