Art. 683 – Codice civile – Testamento posteriore inefficace
La revocazione fatta con un testamento posteriore [682 c.c.] conserva la sua efficacia anche quando questo rimane senza effetto perché l'erede istituito o il legatario è premorto al testatore, o è incapace [592 ss. c.c.] o indegno [463 ss. c.c.], ovvero ha rinunziato all'eredità [519 c.c.] o al legato [649 c.c.].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 27116/2023
In tema di contratto di trasporto o di vendita con spedizione, la legittimazione a domandare il risarcimento del danno per inesatto adempimento del vettore spetta, ai sensi dell'art. 1689 c.c., al destinatario che, una volta giunta la merce a destinazione, ne richieda la consegna, così esercitando un potere di fatto su di essa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, ritenendo unitario il contratto di trasporto e spedizione seppur avente ad oggetto una pluralità di colli, aveva ravvisato l'ipotesi del cd. svincolo simbolico, avendo il destinatario manifestato di voler aderire al contratto ricevendo parte dei beni, così esercitando un potere di fatto su di essi).
Cass. civ. n. 3694/2020
La buona fede oggettiva, in funzione integrativa del contenuto del contratto, impone alle parti di porre in essere comportamenti comunque rientranti, secondo la legge, gli usi e l'equità, nello spettro complessivo della prestazione pattuita. Ne consegue la responsabilità professionale del notaio che, ancorché abbia autenticato le firme della dichiarazione di vendita di una vettura, non comunichi al venditore, che li abbia richiesti, i dati anagrafici dell'acquirente, pur avendo il potere di rilasciare copia ed estratti dei documenti a lui esibiti e non necessariamente depositati e nonostante venga in rilievo un atto soggetto a pubblicità mobiliare (ai sensi dell'art. 2683, n. 3, c.c.), la conservazione della cui copia, per quanto informale, rispondeva a prassi già in uso, costantemente osservata e successivamente trasfusa in atto normativo (l. n. 246 del 2005). (Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 04/05/2017).
Cass. civ. n. 31070/2019
Il contratto di trasporto concluso tra venditore-mittente e vettore, pur essendo collegato da un nesso di strumentalità con il contratto di compravendita concluso tra venditore-mittente ed acquirente-destinatario, conserva la sua autonomia ed è pertanto soggetto alla disciplina dettata dagli artt. 1683 e ss. cod. civ., con la conseguenza che il venditore-mittente, anche dopo la rimessione delle cose al vettore, conserva la titolarità dei diritti nascenti dal contratto di trasporto, ivi compreso quello al risarcimento del danno da inadempimento, fino al momento in cui, arrivate le merci a destino (o scaduto il termine entro il quale sarebbero dovute arrivare), il destinatario non ne richieda la riconsegna al vettore, ai sensi dell'art. 1689 cod. civ.
Cass. civ. n. 8031/2019
La cancellazione del testamento (operata, nella specie, sbarrando a penna il documento nella sua interezza) si configura, al pari della distruzione, come un comportamento concludente avente valore legale, riconducibile in via presuntiva al testatore quale negozio di attuazione e che deve essere giuridicamente qualificato, alla luce dell'art. 684 c.c., revoca tacita del detto testamento. Ne consegue che, qualora ad essere cancellato sia un testamento successivo, contenente la revoca di quello precedente, non trova applicazione l'art. 683 c.c., per il quale, nelle ipotesi dallo stesso indicate, la revocazione fatta con un testamento posteriore conserva la sua efficacia anche quando questo resta senza effetto, ma l'art. 681 c.c., che disciplina il diverso caso della revocazione della revocazione, stabilendo che, in tale eventualità, le disposizioni revocate rivivono.
Cass. civ. n. 31067/2019
Nella vendita con spedizione ex art. 1510, comma 2, c.c., il contratto di trasporto, poiché mantiene una propria autonomia, è soggetto alla disciplina dettata dagli artt. 1683 ss. c.c. e, quindi, il venditore-mittente, anche dopo la consegna delle cose al vettore, conserva la titolarità dei diritti nascenti dal contratto di trasporto fino al momento in cui, arrivata la merce a destinazione (o scaduto il termine entro il quale essa sarebbe dovuta arrivare), il destinatario non la richieda al medesimo vettore ai sensi dell'art. 1689, comma 1, c.c. Ne consegue che solo da tale momento il detto destinatario è legittimato, in caso di assicurazione contro la perdita o l'avaria della merce trasportata, ad esigere dall'assicuratore il pagamento del relativo indennizzo.
Cass. civ. n. 27161/2017
La persistenza, ex art. 683 c.c, dell'effetto di revoca delle precedenti disposizioni testamentarie incompatibili, in presenza di un successivo testamento dichiarato inefficace, non opera allorché quest'ultimo sia annullato per incapacità naturale del testatore, difettando in tal caso una valida espressione della volontà testamentaria, che possa consentire il riscontro dell'incompatibilità tra vecchie volontà del "de cuius" e nuove disposizioni, frutto di un procedimento cognitivo e volitivo inficiato a monte dalla patologia psichica.
Cass. civ. n. 19451/2008
In tema di contratto di trasporto di cose - che si configura come contratto a favore di terzi - il destinatario, dopo che abbia chiesto o comunque ricevuto la consegna della merce, acquista tutti i diritti nascenti dal contratto, compreso quello al risarcimento del danno subito dal carico, a prescindere dal pagamento dei crediti relativi al trasporto. (Rigetta, App. Milano, 08 giugno 2004).
Cass. civ. n. 12098/2005
Poiché il testamento olografo può essere revocato dal testatore anche mediante distruzione o lacerazione (art. 684 c.c.), il suo mancato reperimento giustifica la presunzione che il de cuius lo abbia revocato, distruggendolo deliberatamente, con la conseguenza che per vincere tale presunzione occorre provare o che la scheda testamentaria esisteva ancora al momento dell'apertura della successione e che quindi la sua irreperibilità non può farsi risalire al testatore, oppure che quest'ultimo, benché autore materiale della distruzione, non era animato da volontà di revoca.
Cass. civ. n. 11282/2005
In tema di trasporto internazionale di merci su strada, l'applicabilità della particolare normativa dettata dalla Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956 (resa esecutiva con la legge 6 dicembre 1960, n. 1621) postula che le parti contraenti abbiano in tal senso manifestata la loro volontà, sia attraverso l'inserimento nella lettera di vettura dell'indicazione che il trasporto è assoggettato al regime di cui alla predetta Convenzione (Art. 6, par. L, lett. K), sia - in mancanza della lettera di vettura - attraverso pattuizioni tra le parti, anche orali, dimostrabili con qualunque mezzo di prova.
Cass. civ. n. 15569/2004
Il terzo che si oppone all'esecuzione sui beni mobili pignorati presso la casa o l'azienda del debitore non può fondare il suo proprietà su di essi sulla trascrizione dei beni a suo favore — nella specie l'iscrizione nel P.R.A. — perché tale formalità, ai sensi degli artt. 2683 e 2684 c.c., non è costitutiva del trasferimento del diritto di proprietà — effetto reale del semplice consenso del venditore e del compratore — bensì ha la diversa finalità di risolvere il conflitto tra più acquirenti del medesimo bene dallo stesso venditore (c.d. pubblicità dichiarativa), e quindi non costituisce prova sufficientemente idonea a superare la presunzione legale stabilita dall'art. 621 c.p.c.
Cass. civ. n. 18300/2003
Il contratto di trasporto di cose, quando il destinatario è persona diversa dal mittente, è un contratto a favore di terzi tra mittente e vettore, in cui terzo beneficiario è il destinatario della merce, con la particolarità che il terzo può dichiarare di volerne profittare solo quando il trasporto sia avvenuto e le cose siano fisicamente dislocate nel luogo di destinazione; ne consegue che, fino al momento in cui il destinatario non chiede la consegna della merce al vettore (in tal modo implicitamente accettando che si trasferiscano in suo favore i diritti derivanti dal contratto), obbligato al pagamento del corrispettivo del trasporto al vettore è il solo mittente stipulante.
Cass. civ. n. 2445/1993
Il natante non registrato può essere oggetto di un valido contratto di compravendita perché la normativa sulla iscrizione dei beni mobili ha solo una funzione di pubblicità che non vieta la circolazione, in caso di inosservanza, secondo la disciplina prevista per i beni mobili non registrati.