Avvocato.it

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 4747 del 23 luglio 1988

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 4747 del 23 luglio 1988

Testo massima n. 1

Il rimedio concesso al committente nel contratto d’opera dal primo comma dell’art. 2224 c.c. e nell’appalto dell’art. 1668 primo comma c.c. [ entrambi riproducenti sostanzialmente il disposto dell’art. 1454 sulla diffida ad adempiere ] di fissare un congruo termine rispettivamente al prestatore d’opera e all’appaltatore che non procedono all’esecuzione dell’opera secondo le condizioni del contratto ed a regola d’arte, affinché si conformino a tali condizioni, ha carattere facoltativo, sicché, anche nel caso che non se ne sia avvalso, il committente, qualora sussista la colpa del prestatore d’opera o dell’appaltatore, può valersi delle norme generali sulla risoluzione e sull’inadempimento dei contratti, ivi compreso l’art. 1460 c.c.

[adrotate group=”9″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze