Cass. civ. n. 16768 del 12 agosto 2015
Testo massima n. 1
L'art. 2228 c.c., che attribuisce al prestatore d'opera il diritto ad un compenso per il lavoro prestato proporzionato all'utilità dell'opera compiuta, si applica solo quando la prosecuzione dell'opera divenga impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti, situazione non ravvisabile nel caso di ammissione dell'obbligato a concordato preventivo, occorrendo, per l'operatività della norma, che si tratti di fatti estranei alla volontà o al comportamento delle parti, quali la forza maggiore derivante da eventi naturali o da provvedimenti dell'autorità.
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