14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 18827 del 26 settembre 2016
Testo massima n. 1
Il trasferimento del lavoratore giustificato da esigenze relative ad una riorganizzazione aziendale finalizzata ad una più economica gestione [ nella specie, la perdita di una gara d’appalto e il conseguente smobilizzo del cantiere ] si pone come momento inevitabile nel processo di riorganizzazione, che deve necessariamente precedere, e non seguire, il nuovo assetto finale dell’impresa; di conseguenza, non è necessario che l’avvenimento giustificativo del provvedimento di trasferimento – ossia l’inutilizzabilità della prestazione nella sede di provenienza – sussista al momento dell’adozione della misura, mentre deve ritenersi legittimo e giustificato il trasferimento disposto in vista del futuro riassetto aziendale anche se tale riassetto sopravvenga in un momento successivo.
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